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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36665/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo dal quale risultavano cartelle di pagamento che il giudice tributario di primo grado aveva annullato per l'inutilizzabilità della documentazione attestante la notifica, prodotta dall'agente della riscossione oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dal processo tributario. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo tardiva la produzione documentale in primo grado e osservando che la parte non aveva poi "sanato" la produzione in appello. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 2, 32, comma 1, e 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992: secondo il ricorrente, la documentazione era comunque ritualmente valutabile in appello perché i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato e non occorre una nuova produzione nel grado di impugnazione. La Corte ha inoltre richiamato, sopravvenuta, la disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 in tema di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, precisando che il giudice del rinvio dovrà verificare se la società abbia dimostrato uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata motivata dall'errore della CTR nel non considerare utilizzabile in appello la documentazione già depositata, sebbene tardivamente, nel primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino al giudicato. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, se sussista l'interesse ad agire della società contribuente in relazione ai pregiudizi specificamente tipizzati dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    I fascicoli di parte restano inseriti definitivamente nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente acquisizione automatica della documentazione in essi contenuta anche nel giudizio di impugnazione.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La produzione di documenti deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza, ma la tardività è sanata se i documenti erano già stati depositati nel giudizio di primo grado, sia pure irritualmente.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    In appello è consentita la produzione di nuovi documenti, nel rispetto del termine di cui all'art. 32; tuttavia tale regola non impedisce la valutazione di documenti già entrati nel fascicolo di primo grado.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo è tipizzato e sussiste solo in presenza dei pregiudizi specificamente indicati dalla norma, che incidono sulla decisione e si applicano anche ai processi pendenti.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, integrando l'interesse ad agire tipizzato.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio da iscrizione a ruolo, legata alle verifiche sui pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità può rilevare ai fini del deposito di documentazione utile a dimostrare lo specifico interesse ad agire, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite richiamate.

  • art. 363 c.p.c.

    È richiamato per la sentenza delle Sezioni Unite intervenuta su questione di massima di particolare importanza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la tardiva produzione di documenti in primo grado non ne impedisce la valutazione in appello se la documentazione è già stata ritualmente o irritualmente inserita nel fascicolo di parte, poiché tale fascicolo confluisce stabilmente nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato.
  • Il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito documentale opera anche in appello, ma la sua inosservanza è sanata quando i documenti risultavano già depositati nel precedente grado e quindi sono automaticamente acquisiti al giudizio di impugnazione.
  • L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo ha natura dinamica e va verificato fino alla decisione, anche in presenza di sopravvenienze normative.
  • Quando l'ordinamento tipizza l'interesse ad agire in una determinata materia, il contribuente deve allegare e dimostrare uno dei pregiudizi espressamente previsti dalla norma per ottenere tutela giurisdizionale.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve valutare non solo la corretta utilizzabilità della prova documentale, ma anche la sussistenza dell'interesse ad agire secondo la disciplina sopravvenuta applicabile al processo pendente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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