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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Nel 2010 i proprietari di un fondo convenivano in giudizio i proprietari del fondo contiguo chiedendo la rimozione o l’arretramento di opere ritenute abusive o comunque realizzate in violazione delle distanze legali e della disciplina antisismica: un terrapieno artificiale con sovrastante giardino/terrazzo pavimentato, tubazioni di irrigazione e piante, oltre alla cessazione di uno stillicidio e al risarcimento dei danni. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale per la rimozione di opere degli attori, in particolare un vano cucina e una canna fumaria asseritamente costruiti in violazione delle distanze legali. Il tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande: condannava i convenuti a opere di impermeabilizzazione o, in alternativa, di pavimentazione, al rispetto delle distanze per tubazioni e arbusti e al risarcimento di una somma modesta; condannava gli attori al ripristino del cortile adibito a cucina e all’innalzamento della canna fumaria. La corte d’appello confermava nel merito. In cassazione gli attori proponevano otto motivi: 1) omessa pronuncia e violazione sulle prove testimoniali, sostenendo che la revoca dell’ammissione della testimonianza fosse indebita; 2) omesso esame e violazione delle norme sulle distanze e sull’onere della prova in relazione al terrapieno artificiale e al rigetto della domanda risarcitoria; 3) omesso esame e violazione su danni non patrimoniali da infiltrazioni; 4) ultrapetizione o motivazione errata quanto alla condanna al ripristino del vano cucina nello stato di cortile; 5) inversione dell’onere della prova e omesso esame sulla data di realizzazione del vano cucina rispetto alla normativa sulle distanze; 6) violazione dell’art. 844 c.c. per avere ritenuto intollerabili le emissioni della canna fumaria; 7) tardiva declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di usucapione; 8) omessa pronuncia sull’eccezione di usucapione e preteso giudicato interno su un accertamento di anteriorità dell’ampliamento di fabbricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che il primo censurasse solo una valutazione di prove e non un’omessa pronuncia; il secondo e il terzo erano inammissibili sia per difetto di specificità sia perché, trattandosi di doppia conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre le censure ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. erano formulate in modo promiscuo e comunque dirette a ottenere un nuovo giudizio di fatto. Ha ritenuto infondato il quarto motivo: la condanna al ripristino del cortile, pur a fronte di una domanda riconvenzionale formulata in termini di rimozione del vano cucina, rientrava nella tutela ripristinatoria richiesta e non integrava ultrapetizione; la reintegrazione specifica non era limitata dall’art. 2058, comma 2, c.c. per il carattere assoluto dei diritti reali. Ha rigettato il quinto motivo, osservando che l’argomento sull’onere della prova era marginale rispetto alla motivazione basata sul complessivo compendio probatorio e che la censura mirava sostanzialmente a un terzo accertamento di fatto. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché la dedotta violazione dell’art. 844 c.c. investiva in realtà l’apprezzamento del fatto relativo alla tollerabilità dei fumi. Ha rigettato il settimo motivo, aderendo all’orientamento secondo cui le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale devono essere proposte entro la prima udienza di trattazione e non possono essere rinviate alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ha rigettato l’ottavo motivo, perché non vi era omissione di pronuncia ma declaratoria di tardività dell’eccezione di usucapione, e comunque il preteso giudicato interno era irrilevante. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito non omette di decidere, ma valuta i fatti o dichiara una questione tardiva; il motivo è anche inammissibile se mira a sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto processuale.

  • art. 244 c.p.c.

    La doglianza sulla prova testimoniale non è scrutinabile come violazione di legge se, in concreto, si contesta la valutazione di irrilevanza delle deposizioni rispetto agli esiti di altre prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei limiti in cui si denunci una motivazione effettivamente inesistente o radicalmente contraddittoria; non consente di ottenere un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non impone al giudice di esaminare singolarmente tutte le prove, ma di indicare le fonti del proprio convincimento in modo comprensibile e non contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova non è autosufficiente se, in sostanza, si contesta l’apprezzamento del materiale probatorio e si pretende un diverso accertamento di fatto.

  • art. 872 c.c.

    La violazione delle norme sulle distanze può fondare una tutela ripristinatoria; la domanda di riduzione in pristino comprende le misure idonee a realizzare tale finalità.

  • art. 873 c.c.

    La regola sulle distanze legali è richiamata come parametro per valutare la legittimità delle opere e la loro eventuale rimovibilità o arretramento.

  • art. 889 c.c.

    È applicata per la distanza delle tubazioni dal confine o dalle costruzioni, quale regola di tutela del fondo vicino.

  • art. 892, comma 2, n. 3, c.c.

    È applicata per la distanza degli arbusti dal confine.

  • art. 844 c.c.

    La censura di violazione è inammissibile quando mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto sulla tollerabilità delle immissioni.

  • art. 2058 c.c.

    La reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite del minor sacrificio quando si tratta di diritti reali, per il loro carattere assoluto.

  • art. 183 c.p.c.

    Le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale devono essere proposte nella prima udienza di trattazione; non possono essere rinviate alla prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando pretende un nuovo apprezzamento del fatto o è precluso dalla doppia conforme.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando la rubrica indica norme asseritamente violate senza sviluppare censure argomentate sul loro effettivo contenuto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo l’esito.

  • art. 612 c.p.c.

    Le modalità esecutive della reintegrazione in forma specifica saranno determinate in sede di esecuzione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di merito sull’apprezzamento delle prove in deduzioni di violazione di legge: quando il motivo mira solo a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, è inammissibile.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice ha comunque deciso la questione, anche implicitamente, mediante una valutazione incompatibile con la tesi della parte; non basta la mancata confutazione espressa di ogni singolo argomento.
  • Nel sistema della doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro la sentenza d’appello che confermi integralmente la decisione di primo grado sui fatti rilevanti.
  • La deduzione congiunta di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta un reale errore di regola probatoria; se invece si contesta il risultato della valutazione delle prove, il motivo resta un surrogato del vizio motivazionale.
  • La domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali comprende le misure ripristinatorie idonee a realizzare la tutela sostanziale richiesta, senza che la pronuncia su una misura diversa ma coerente con la finalità ripristinatoria integri ultrapetizione.
  • La reintegrazione in forma specifica dei diritti reali non è soggetta al limite del minor sacrificio di cui all’art. 2058, comma 2, c.c., atteso il carattere assoluto del diritto leso.
  • Le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale devono essere proposte nella prima udienza di trattazione, non potendo essere differite alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.; la loro tardività le rende irrilevanti anche rispetto a pretesi giudicati interni.
  • La violazione dell’art. 844 c.c. non può essere prospettata come questione di puro diritto quando il nucleo della censura riguarda, in realtà, l’accertamento fattuale della normale tollerabilità delle immissioni.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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