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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13413/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Tre soggetti, quali garanti personali di una società, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato loro richiesto il pagamento di ingenti saldi debitori riferiti a rapporti bancari della debitrice principale. In primo grado l’opposizione era stata rigettata. In appello essi contestavano, tra l’altro, la mancata produzione integrale della documentazione contabile, l’esistenza di addebiti e interessi non dovuti, la pretesa liberazione dei garanti per avere la banca continuato a concedere credito alla debitrice principale senza autorizzazione e nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, nonché la rilevanza del concordato "in bianco" presentato dalla società. La Corte d’appello rigettava il gravame ritenendo che il rapporto fosse stato correttamente qualificato come contratto autonomo di garanzia e che non fosse stata specificamente censurata la ratio della sentenza di primo grado relativa a tale qualificazione, alla mancata proposizione dell’exceptio doli e alla conseguente preclusione dell’esame delle ulteriori eccezioni. In cassazione i garanti deducevano, con il primo motivo, omesso esame di un punto decisivo e violazione dell’art. 1462 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse espresso una motivazione autonoma e avesse erroneamente precluso le eccezioni sulla validità dei rapporti; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 210 c.p.c. e 2697 c.c. per il mancato ingresso dell’istruttoria documentale e contabile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato chiarendo la preclusione derivante dal difetto di specifica impugnazione delle statuizioni preliminari del tribunale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non attinente alla ratio decidendi, in quanto diretto a censurare il merito delle richieste istruttorie mentre la decisione d’appello si fondava sulla pregiudiziale inammissibilità dell’esame dei motivi di gravame. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una ratio autonoma: l’inammissibilità dell’esame dei motivi di appello per mancata specifica censura delle statuizioni del tribunale sulla qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia, sulla mancata proposizione dell’exceptio doli e sulla conseguente preclusione delle altre eccezioni. Il primo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, essendo incentrato sul merito delle richieste istruttorie. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La doglianza di omesso esame è stata reputata infondata perché la Corte d’appello aveva effettivamente motivato sulla preclusione processuale derivante dal difetto di specifica censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata considerata non idonea a superare la ratio della decisione impugnata.

  • art. 1462 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di eccezioni in contratti con clausola di pagamento a prima richiesta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso fallisce per difetto di specifica impugnazione della qualificazione del rapporto e delle statuizioni pregiudiziali.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione documentale è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata, fondata su una preclusione processuale.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo sull’onere della prova è stato dichiarato inammissibile perché non investiva la ragione decisoria effettiva della sentenza d’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di appello e di legittimità, le censure devono colpire specificamente le statuizioni preliminari o pregiudiziali poste a base della decisione; se tali statuizioni non sono adeguatamente censurate, le ulteriori doglianze restano precluse.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira soltanto a riaprire il merito di questioni che il giudice di merito non ha esaminato per una preclusione processuale autonoma.
  • Quando il giudice di merito qualifica il rapporto di garanzia come contratto autonomo di garanzia, le eccezioni del garante relative al rapporto principale non sono esaminabili se non nei limiti consentiti dalla struttura del rapporto e, in ogni caso, la relativa contestazione deve essere specificamente proposta e coltivata nei gradi di merito.
  • La deduzione di mancata ammissione di mezzi istruttori non è idonea a fondare il ricorso se la decisione impugnata si basa su una preclusione processuale che assorbe il merito dell’istruttoria richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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