Cassazione Civile, Ordinanza n. 40227/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una professionista per IRPEF e IVA relativi all'anno d'imposta 2011, con contestazione di maggiori compensi professionali. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo non provata la documentazione che la stessa assumeva di avere prodotto in sede amministrativa e rilevando altresì l'assenza di una violazione del contraddittorio endoprocedimentale, in quanto non vi erano state verifiche presso lo studio professionale. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse dato atto dell'avvenuta produzione documentale in sede amministrativa ma avesse poi valorizzato solo un dato formale, cioè la mancata elencazione specifica dei documenti, e che ciò integrasse anche omesso esame degli atti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, affermando che il termine dilatorio di 60 giorni tra riscontro all'invito e notificazione dell'avviso non era stato rispettato. I controricorrenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi di merito. Quanto al merito del ricorso contro l'Agenzia delle entrate, ha ritenuto inammissibile il primo motivo per commistione di censure e per mancata cogliere della ratio decidendi, osservando che la CTR aveva in realtà affermato la mancanza di prova dell'effettiva produzione documentale e la mancata produzione degli atti in giudizio; ha inoltre escluso la configurabilità di una violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini prospettati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della censura e comunque infondato: la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale non si applica agli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati, mentre per l'IVA la ricorrente non aveva allegato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in modo improprio; la Corte rileva che la censura pertinente riguardava in realtà l'art. 10 della legge, ma comunque esclude la violazione prospettata per difetto di prova della documentazione e per errato inquadramento della doglianza.
Norma sul principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente; la Corte esclude la sua violazione perché non risultava provata la produzione della documentazione invocata dalla contribuente.
La Corte ribadisce che la violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, non già per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
La Corte ne esclude l'applicabilità agli accertamenti eseguiti a tavolino per tributi non armonizzati; per l'IVA richiede comunque che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso secondo il rito semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che cumuli indistintamente violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere con chiarezza i rispettivi profili.
- Il ricorrente deve cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito fonda il rigetto sulla mancata prova di un fatto decisivo, non è utile una critica che presupponga, invece, l'avvenuta dimostrazione di quel fatto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è deducibile solo se la decisione si basi su prove inesistenti, acquisite fuori dai limiti di legge o trattate come prove legali senza che lo siano.
- Una questione non trattata dalla sentenza impugnata è deducibile in cassazione solo se il ricorrente allega e indica specificamente dove essa sia stata prospettata nei precedenti gradi di giudizio.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non si applica, in via generale, agli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati il contribuente deve inoltre indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere se fosse stato preventivamente sentito.
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