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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita del 29 settembre 2003 avente ad oggetto un complesso immobiliare composto da un'azienda e da terreni agricoli, distinto in due porzioni, con previsione che, in caso di esercizio della prelazione da parte di aventi diritto, il preliminare si sarebbe risolto e i venditori avrebbero restituito quanto ricevuto entro dieci giorni. Dopo l'esercizio della prelazione da parte di un terzo solo per una delle porzioni, una nuova scrittura del 18 novembre 2003 fu stipulata tra una delle venditrici e la promissaria acquirente, con impegno di quest'ultima ad acquistare anche i fondi della porzione già interessata dalla prelazione, ma con clausola che, se la prelazione non fosse andata a buon fine per qualsiasi motivo, sarebbero rimaste ferme le clausole del primo preliminare. Poiché il prelazionario non aveva versato il prezzo nei termini di legge, i venditori agirono per ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e il trasferimento dell'intero compendio con pagamento del prezzo residuo. La Corte d'appello confermò la decisione di primo grado favorevole ai venditori, ritenendo che il primo preliminare non si fosse risolto per la sola dichiarazione di prelazione, in mancanza del pagamento del prezzo. In cassazione la promissaria acquirente dedusse un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di fatti decisivi: da un lato, la pretesa volontà comune delle parti di collegare l'effetto risolutivo alla sola dichiarazione di esercizio della prelazione, dall'altro, l'asserita inesistenza di una valida spendita del nome o di una valida manifestazione di volontà da parte della venditrice stipulante nel secondo contratto anche nell'interesse dei comproprietari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente proposto ex art. 360, n. 5, c.p.c., non individuasse un vero "fatto storico" omesso, ma sollevasse questioni interpretative e una richiesta di rivalutazione alternativa delle prove e degli atti di causa. La Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici, principali o secondari, decisivi e discussi tra le parti, non questioni giuridiche né singoli elementi istruttori; inoltre l'omessa valutazione di una questione di interpretazione del contratto non integra il vizio di cui al n. 5. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con liquidazione di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione del merito né il controllo sulla mera sufficienza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, nonché come e quando esso sia stato discusso nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio richiede l'indicazione e il deposito degli atti rilevanti ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La preclusione della 'doppia conforme' non opera quando le motivazioni delle sentenze di merito siano diverse.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato quale base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo.

  • art. 8, L. 590/1965

    Richiamato nel fatto, perché il prelazionario non aveva versato il prezzo nei termini previsti per l'esercizio della prelazione agraria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è invece ammissibile per contestare la valutazione delle prove o l'interpretazione del contratto.
  • L'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La decisività del fatto omesso va intesa in senso stretto: il fatto deve essere tale che, se esaminato, avrebbe imposto un esito diverso della controversia, non essendo sufficiente che avrebbe reso soltanto possibile o probabile una diversa ricostruzione.
  • La doglianza che investe la ricostruzione dell'intento contrattuale o la portata di clausole negoziali appartiene al piano dell'interpretazione del contratto e non può essere veicolata, di regola, come vizio di omesso esame di fatto decisivo.
  • La previsione della 'doppia conforme' non determina inammissibilità del ricorso se le motivazioni dei due gradi di merito sono tra loro differenti e non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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