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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12863/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, da parte di un Comune, di un incarico professionale per la progettazione di un'opera pubblica, connesso a una delibera che il ricorrente riteneva valida perché la spesa sarebbe stata coperta in larga parte da un finanziamento regionale. In appello era stata tuttavia ritenuta nulla la delibera di incarico per mancanza di adeguata copertura finanziaria. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 284, 288 e 299 R.D. n. 383/1934, lamentando omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'art. 299, comma 1, e sostenendo che il Comune non avrebbe potuto accedere al finanziamento regionale senza prima deliberare la progettazione; 2) violazione degli artt. 284 e 288 R.D. n. 383/1934 in relazione all'art. 299, comma 1, assumendo che l'incarico non gravasse sul bilancio comunale ma sul finanziamento regionale e che quindi non potesse parlarsi di nullità per difetto di copertura; 3) nullità della sentenza di primo grado per asserito vizio di costituzione del giudice, perché la causa sarebbe stata decisa da un giudice onorario non legittimato in presenza di un giudice togato nella sezione distaccata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la decisione impugnata si era conformata alla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi professionali conferiti da enti locali senza adeguata indicazione della copertura finanziaria; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello aveva affrontato il tema della copertura. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di merito era conforme ai precedenti della Corte sulla legittimità dell'operato del giudice onorario nei casi considerati. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la questione della copertura finanziaria era stata comunque esaminata dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio processuale denunciato

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    usato come base per dichiarare inammissibili i motivi perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • artt. 284, 288 e 327 R.D. n. 383/1934

    norme sulla disciplina delle deliberazioni comunali e sull'indicazione della copertura finanziaria e dell'impegno di bilancio, ritenute ostative a una generica copertura futura mediante finanziamenti incerti

  • art. 299, comma 1, R.D. n. 383/1934

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della delibera per accedere al finanziamento regionale; la Corte ha ritenuto non decisivo il rilievo ai fini della validità dell'incarico

  • art. 43-bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato per contestare la legittimazione del giudice onorario; la Corte ha escluso il vizio di costituzione del giudice alla luce della giurisprudenza consolidata

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al preteso vizio di costituzione del giudice

  • art. 102 Cost.

    evocato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la giurisdizione dovrebbe essere esercitata da magistrati ordinari

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha ribadito che la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede motivazione specifica, salvo limiti di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di incarichi professionali conferiti da enti locali per la progettazione di opere pubbliche, la validità dell'atto richiede il rispetto delle norme che impongono l'indicazione dell'ammontare presunto della spesa, dell'esercizio finanziario e dell'articolo di bilancio di imputazione; non è sufficiente un generico rinvio a futuri finanziamenti di incerta erogazione.
  • La previsione che la spesa sia coperta da un finanziamento di altro ente pubblico non esonera l'amministrazione dal rispetto delle modalità procedimentali e contabili imposte dalla legge per l'assunzione dell'impegno.
  • Se il giudice di merito ha effettivamente esaminato la questione dedotta, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., anche quando il ricorrente ritenga che la motivazione non abbia valorizzato una specifica norma invocata.
  • È inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle norme a una decisione di merito già conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.
  • La valutazione sull'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa o di motivazione manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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