Cassazione Civile, Ordinanza n. 11126/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due coniugi, proprietari di un fondo confinante, che chiedevano in via principale l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraio sul fondo del vicino, e in subordine la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., con ordine di consegna della chiave o di altro dispositivo per aprire una sbarra posta all’accesso verso la strada provinciale. Il tribunale accolse la domanda subordinata e la corte d’appello confermò, ritenendo applicabile l'art. 1052 c.c. anche a esigenze abitative e non solo agricole o industriali, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999. Il ricorrente per cassazione dedusse due motivi: 1) violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., nonché degli artt. 2, 3 e 42 Cost., sostenendo che il fondo dei coniugi non fosse intercluso e che la disciplina sulla servitù coattiva fosse stata estesa illegittimamente oltre l'ambito delineato dalla Consulta; 2) violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e vizio di motivazione, contestando l'affermazione di interclusione e la ritenuta non eccessiva onerosità della realizzazione di un diverso accesso carrabile, oltre alla attendibilità della CTU. I controricorrenti resistettero chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 1052 c.c. a un fondo non intercluso ma dotato di solo accesso pedonale, valorizzando l'impossibilità di realizzare un accesso carrabile diverso senza eccessivo dispendio e il rapporto sproporzionato tra costo dell'opera e valore del fondo. La Corte ha inoltre confermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999, la servitù coattiva di passaggio può essere riconosciuta anche per esigenze abitative, purché il sacrificio imposto al fondo servente non sia maggiore del beneficio per il fondo dominante. Il ricorso è stato definito nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"senza eccessivo dispendio o disagio"
Richiamato come parametro per la costituzione della servitù coattiva quando il fondo non possa ottenere un passaggio adeguato alla via pubblica senza un sacrificio eccessivo.
"Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso"
Può applicarsi anche al fondo non intercluso ma dotato di accesso inidoneo o insufficiente ai bisogni del fondo; dopo la sentenza Corte cost. n. 167/1999 può essere invocato anche per esigenze abitative, non solo agricole o industriali.
Cita la corresponsione dell'indennità come strumento di riequilibrio tra sacrificio del fondo servente e utilità del fondo dominante.
art. 2 Cost.
Usato, insieme all'art. 3 Cost., per fondare una lettura della servitù di passaggio orientata alla centralità della persona e delle esigenze abitative.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro di uguaglianza e ragionevolezza nella valorizzazione delle esigenze della persona nella disciplina della servitù di passaggio.
art. 42 Cost.
Evocato dal ricorrente nella censura, ma non accolto dalla Corte.
Richiamato in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione.
La specialità della procura non richiede contestualità con la redazione del ricorso, ma solo il collegamento materiale o informatico con l'atto.
Procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi manifestamente infondati, nel quale è stata resa la decisione.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata; la somma del comma 4 è stata destinata anche alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Usato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La servitù coattiva di passaggio può essere costituita anche in favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia inidoneo o insufficiente e la realizzazione di un accesso alternativo comporti un eccessivo dispendio rispetto all'utilità perseguita.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999, l'art. 1052 c.c. va letto in chiave non esclusivamente dominicale o produttivistica, ma anche a tutela di esigenze abitative e dei valori della persona, nel rispetto del bilanciamento tra utilità del fondo dominante e sacrificio del fondo servente.
- La valutazione circa l'interclusione, l'idoneità dell'accesso e la concreta eccessiva onerosità delle opere richieste è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie o della CTU.
- In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove non integra violazione di legge ma critica inammissibile del merito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale è valida se conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso, senza necessità di contestualità con la redazione dell'atto, purché risulti materialmente o telematicamente congiunta al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11085/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11086/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11088/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11089/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11091/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11092/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →