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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38043/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento IRES relativa all’anno d’imposta 2014, emessa dopo il disconoscimento della detassazione cd. "Tremonti ambiente" prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000 per investimenti ambientali. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella in primo grado e l’Ufficio aveva visto respinto l’appello in secondo grado, perché il giudice tributario aveva escluso che l’agevolazione spettasse solo alle imprese che realizzano investimenti ambientali funzionali alla propria attività principale, e non anche alle c.d. imprese di scopo, costituite per realizzare e vendere energia. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, sostenendo che l’agevolazione spetterebbe soltanto alle imprese che effettuano investimenti ambientali strumentali all’attività principale e non a soggetti il cui fine sia esclusivamente la produzione di energia da immettere sul mercato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che dalla lettera dell’art. 6, commi 13-15, l. n. 388/2000 non emerge alcun requisito di autoconsumo o di destinazione dell’investimento ambientale al processo produttivo interno, né una limitazione alle sole imprese che svolgano un’attività principale diversa dalla produzione energetica. Al contrario, la norma va letta in coerenza con la ratio di incentivare tutti gli investimenti che producano effetti favorevoli per l’ambiente. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese; è stato anche precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    «La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali ... non concorre a formare il reddito imponibile»

    La detassazione spetta agli investimenti ambientali previsti dalla norma; la Corte esclude che la disposizione richieda che l’investimento sia destinato all’autoconsumo o che sia precluso alle imprese di scopo.

  • art. 6, commi 13, 14 e 15, l. n. 388/2000

    La nozione di investimento ambientale è quella del costo di acquisto di immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente; gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge sono esclusi.

  • art. 2424, primo comma, lettera B), n. II, c.c.

    È richiamato per individuare le immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini della definizione di investimento ambientale.

  • art. 194, lett. c, TFUE

    È richiamato come espressione della politica dell’Unione volta a promuovere risparmio energetico, efficienza energetica e sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

  • art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    È richiamato per sottolineare la competenza esclusiva statale nella disciplina unitaria del bene ambiente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica il contributo unificato aggiuntivo alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L’agevolazione fiscale per investimenti ambientali va interpretata secondo il dato letterale e la ratio incentivante della norma, senza introdurre requisiti non previsti, come la destinazione dell’investimento all’autoconsumo.
  • Ai fini della detassazione degli investimenti ambientali non è decisivo che l’impresa produca energia per il proprio ciclo produttivo o per il mercato: ciò che rileva è che l’investimento sia effettivamente diretto a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali.
  • Quando una disposizione agevolativa persegue finalità di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, l’interpretazione deve essere coerente con il favor legislativo per la diffusione delle fonti rinnovabili e con il quadro europeo e costituzionale di protezione dell’ambiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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