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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28238/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un'istanza di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per le annualità 1990, 1991 e 1992, presentata dal contribuente in relazione ai benefici fiscali previsti per il c.d. sisma-bonus. Dopo un primo accoglimento in CTP, un successivo appello dell'Ufficio aveva portato a esito sfavorevole per il contribuente, poi cassato con rinvio dalla Corte di cassazione. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria ha riconosciuto il diritto al rimborso, ma ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi. Il ricorrente ha quindi impugnato solo il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 15 e 70 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che, essendo risultato vittorioso nel giudizio di rinvio, l'Ufficio avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese sia del rinvio sia del giudizio di legittimità precedente, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: la motivazione posta a base della compensazione delle spese è stata giudicata inidonea, perché fondata solo sulla peculiarità della materia, sul dibattito giurisprudenziale e su un generico richiamo al fatto che la prova del diritto sarebbe stata data nel giudizio rescissorio. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione richiede l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni e che tali ragioni non possono essere illogiche o erronee. Ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - Catania, in diversa composizione, per una nuova regolazione delle spese del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza n. 11142/2022 e del giudizio di rinvio, oltre alle spese del presente giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la regola è la soccombenza; la compensazione costituisce deroga e richiede una motivazione specifica, coerente e fondata su elementi idonei.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale invocata insieme alla disciplina delle spese, senza autonoma elaborazione decisoria nel provvedimento.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate e non possono consistere in formule apodittiche o motivazioni illogiche.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese, senza autonoma ratio decisoria sulla disposizione costituzionale.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    È il beneficio fiscale invocato per il rimborso IRPEF relativo alle annualità 1990-1992, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in sentenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La sentenza osserva che, nel caso di specie, era già applicabile il testo che richiede 'gravi ed eccezionali ragioni' per la compensazione, e non il previgente criterio dei 'giusti motivi'.

  • Corte cost. 1 ottobre 2007, n. 20641

    Richiamata quale precedente interpretativo del regime agevolativo fiscale invocato dal contribuente.

  • ordinanza Cass. n. 11142 del 06/04/2022

    Precedente di cassazione che aveva annullato la decisione di merito con rinvio, in un giudizio di puro diritto volto alla verifica del rispetto del regime de minimis.

  • ord. Cass. n. 20755 del 22/07/2025

    Richiamata per affermare il rapporto norma generale/norma eccezionale tra soccombenza e compensazione e la necessità di una motivazione logica e coerente.

  • ord. Cass. n. 9312 del 08/04/2024

    Richiamata per ribadire che la compensazione nel processo tributario richiede l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni e che una motivazione illogica o erronea integra violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la condanna alle spese segue la regola della soccombenza; la compensazione è una deroga eccezionale e deve essere sorretta da una motivazione specifica, logica e coerente.
  • La mera evocazione della peculiarità della materia o dell'esistenza di un dibattito giurisprudenziale non basta, di per sé, a integrare le 'gravi ed eccezionali ragioni' richieste per compensare le spese.
  • Quando la parte risulta vittoriosa nella fase rescissoria o nel giudizio di rinvio, non è ragione idonea alla compensazione il rilievo secondo cui essa avrebbe fornito prova soltanto in quella sede, essendo quella la sede processuale deputata alla prova.
  • L'erroneità o illogicità della motivazione posta a fondamento della compensazione delle spese integra un vizio denunciabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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