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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13464/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria, sulla base di due processi verbali di constatazione relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, aveva emesso avvisi di accertamento recuperando a tassazione IVA detratta da fatture di acquisto di autovetture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, poiché le società cedenti sarebbero state mere interposte tra fornitori spagnoli e la contribuente. La CTR aveva inizialmente confermato gli avvisi, poi questa Corte, con sentenza rescindente, aveva cassato con rinvio. Il giudice di rinvio ha nuovamente annullato gli avvisi ritenendo non provata la pretesa erariale e giudicando non gravi, non precisi o non concordanti gli indizi valorizzati dall'Ufficio: assenza di struttura dei soggetti interposti, pagamenti anticipati, sconti sui veicoli e dichiarazioni di atto notorio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancata attuazione del principio di diritto fissato nella precedente cassazione con rinvio e violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio aveva errato nell'escludere la sufficienza indiziaria della carenza di struttura organizzativa delle società filtro e nel pretendere una prova della partecipazione consapevole alla frode più rigorosa di quella richiesta dalla giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione deve provare che l'operazione documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente, anche mediante indizi; tra questi, è valido quello della mancanza di idonea struttura organizzativa del cedente. L'Ufficio deve inoltre provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione o l'effettività dell'operazione, non essendo sufficienti la regolarità formale delle scritture o i pagamenti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la censura è fondata quando il rinvio non ne faccia corretta applicazione.

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; nella materia delle operazioni soggettivamente inesistenti la carenza di struttura del cedente può costituire valido indizio, mentre la valutazione deve essere coerente con il quadro probatorio complessivo.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    richiamato dal giudice di rinvio per i criteri di valutazione della prova nel processo tributario; la Corte non ne fonda la decisione, ma ribadisce i principi consolidati sull'onere probatorio.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    richiamato per il computo della scadenza del termine processuale, differendolo al primo giorno non festivo.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato ai fini del termine lungo d'impugnazione applicabile ratione temporis.

  • art. 58, legge n. 69/2009

    richiamato per la disciplina transitoria in tema di termine d'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche tramite presunzioni semplici, che il cedente apparente era privo di un'idonea struttura organizzativa e che l'operazione è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente della fattura.
  • Per accertare la detrazione IVA in presenza di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti non è richiesta la prova della partecipazione consapevole del contribuente all'accordo fraudolento, essendo sufficiente dimostrare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'acquisto si inseriva in una frode fiscale.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari idonei, grava sul contribuente l'onere di provare la fonte legittima della detrazione o l'effettiva intercorrenza dell'operazione; non sono di per sé sufficienti la regolarità formale delle scritture contabili o l'avvenuto pagamento della fattura.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve applicare il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e non può sostituirlo con una diversa e più rigorosa ricostruzione dell'onere probatorio rispetto a quella stabilita dalla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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