Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto la voltura dell'assegnazione della casa popolare, deducendo di avere convissuto con l'anziana assegnataria per finalità di assistenza fino al decesso di quest'ultima. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la normativa regionale richiedesse la dimostrazione della convivenza mediante idonea certificazione pubblica e che, comunque, le risultanze istruttorie non fossero univoche: una dichiarazione della titolare del 2010 parlava di domiciliazione, la comunicazione di nuovo nucleo familiare era stata resa solo nel 2013 con riferimento al 2012 e la testimonianza escussa indicava che la titolare si sarebbe trasferita dalla figlia nel corso del 2013. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, e 14 della legge regionale Campania n. 18 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le risultanze anagrafiche avevano valore presuntivo e potevano essere superate da altri mezzi di prova, come la testimonianza raccolta; inoltre si affermava che la convivenza non dovesse sussistere sin dalla data di assegnazione, essendo requisito per i bandi e non per le volture, e che la dichiarazione della originaria assegnataria fosse stata erroneamente intesa in senso diverso, dovendosi valorizzare l'effettivo domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che pende davanti alle Sezioni Unite la questione sulla validità della procura rilasciata in forma cartacea su foglio separato, senza data e senza specifico riferimento alla sentenza impugnata. Nel merito processuale, ha comunque affermato che il motivo era inammissibile perché non censurava in modo idoneo la ratio decidendi relativa alla forma legale della prova della convivenza richiesta dalla legge regionale, limitandosi a discutere del superamento della presunzione desumibile dalle risultanze anagrafiche, tema ritenuto diverso; inoltre non aggrediva specificamente la seconda ratio fondata sulle complessive lacune istruttorie evidenziate dai giudici di merito; infine, la doglianza sull'istituto della domiciliazione mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del significato della dichiarazione prodotta, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa della parte intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, L. Regione Campania n. 18 del 1997
La convivenza richiesta per la voltura dell'assegnazione dell'alloggio deve essere provata secondo la forma legale prevista dalla disciplina regionale richiamata dalla Corte d'appello.
art. 14, comma 1, L. Regione Campania n. 18 del 1997
La disciplina regionale richiede una specifica dimostrazione della convivenza ai fini della voltura dell'assegnazione.
La censura che invochi l'art. 2697 c.c. è inammissibile se non attacca specificamente la regola probatoria applicata dalla sentenza impugnata e si risolve in una diversa lettura delle prove.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario colpire tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata censura anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.
- Non è ammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di norme sulla prova, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del significato attribuito dal giudice di merito ai documenti e alle testimonianze.
- Quando la legge richiede una forma legale di prova per un determinato fatto costitutivo, non basta contrapporre un diverso apprezzamento delle risultanze anagrafiche o una prova alternativa, se non si confronta specificamente con la regola probatoria applicata dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova o abbia deciso in contrasto con la regola sull'onere probatorio, non quando la doglianza si riduca a contestare l'esito della valutazione delle prove.
- Le questioni sulla validità della procura speciale e sulla forma del conferimento possono incidere sull'ammissibilità del ricorso, ma se pendenti all'esame delle Sezioni Unite il giudice può limitarsi a rilevare la questione senza che ciò esaurisca il diverso profilo di inammissibilità del motivo.
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