Cassazione Civile, Ordinanza n. 05160/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a una dipendente addetta come ausiliaria presso una struttura sanitaria, all'esito di una procedura di mobilità avviata dalla società. In primo grado e poi in appello era stata dichiarata l'illegittimità del recesso; la Corte di cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva cassato la decisione di merito rilevando che la Corte d'appello non aveva considerato il richiamo alla legge regionale del Lazio vigente, la quale imponeva alle case di cura autorizzate per attività di riabilitazione di dotarsi di personale con qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) e, in via di esaurimento, di OTA. In sede di rinvio la Corte d'appello ha respinto la domanda della lavoratrice, ritenendo nuova la domanda di superiore inquadramento e sufficiente la specificità della comunicazione di avvio della procedura, che indicava la riduzione del personale ausiliario addetto alle pulizie esternalizzate. Contro tale sentenza la lavoratrice ha proposto quattro motivi: (1) nullità della motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. per asserita sostanziale inesistenza o contraddittorietà della motivazione sulla dedotta mansione effettiva di OTA; (2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per non avere valorizzato un separato giudizio che le aveva riconosciuto il superiore inquadramento come OTA, elemento che avrebbe inciso sulla sua inclusione nella procedura di mobilità; (3) ulteriore vizio di motivazione per mancata considerazione delle mansioni superiori e della conseguente nullità della graduatoria; (4) violazione degli artt. 4 e 5 della L. n. 223 del 1991 per non aver applicato il criterio sostanziale delle mansioni effettivamente svolte, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto prevalere sull'inquadramento formale ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la Corte di merito aveva espresso una ratio comprensibile, anche se contestata dalla ricorrente. Ha poi ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, ossia con il rilievo che la lavoratrice non aveva ancorato la domanda alla concreta riconducibilità del proprio nominativo all'elenco dei lavoratori potenzialmente destinatari del licenziamento collettivo e non aveva spiegato se, anche riconosciuto il superiore inquadramento, ciò l'avrebbe effettivamente esclusa dalla mobilità alla luce della normativa regionale. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della lavoratrice, condannandola alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo quando il giudice omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indica senza una reale disamina logica e giuridica, impedendo il controllo sul ragionamento decisorio.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con alcuni motivi di ricorso.
Viene richiamato come parametro del vizio processuale e della nullità della sentenza per motivazione apparente.
Viene invocato per denunciare l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Viene invocato per censurare l'omesso corretto governo delle norme applicabili al caso.
art. 4, comma 3, L. n. 223 del 1991
Norma richiamata nella precedente fase rescindente in tema di comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo e contenuto informativo dovuto alle organizzazioni sindacali.
È richiamato dal ricorso in relazione alla procedura di mobilità e ai criteri di scelta dei lavoratori da collocare in esubero.
La Corte ribadisce che l'annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta può essere domandato solo dai lavoratori che abbiano subito un concreto pregiudizio dalla violazione, non in modo indistinto da tutti i licenziati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge regionale Lazio n. 4 del 2003
La normativa regionale, ratione temporis vigente, imponeva alle case di cura autorizzate all'attività di riabilitazione di dotarsi di personale OSS e, in via di esaurimento, di OTA.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la censura per violazione dei criteri di scelta è ammissibile solo se il lavoratore indica in modo concreto e specifico in che misura la violazione abbia inciso sulla propria collocazione in mobilità; non basta un'affermazione astratta di irregolarità della graduatoria.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione espone una ratio comprensibile, la doglianza può riguardare al più la correttezza giuridica della soluzione, non la nullità per motivazione inesistente.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare un tema astratto o una diversa impostazione senza spiegare perché la decisione sarebbe errata proprio rispetto al fondamento decisorio adottato.
- La deduzione di un superiore inquadramento o di mansioni superiori non è di per sé sufficiente a invalidare un licenziamento collettivo; occorre allegare e dimostrare il nesso concreto tra quel diverso inquadramento e l'effettiva esclusione del lavoratore dalla platea dei licenziabili, secondo la disciplina applicabile.
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