Cassazione Civile, Ordinanza n. 28643/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto l'acquisto di una pressa cesoia completa di accessori, per un prezzo di euro 309.600,00. L'acquirente sosteneva che la controparte avesse illegittimamente rifiutato di procedere all'acquisto, comunicando la risoluzione del contratto per asserita non conformità del bene, mentre il bene era poi stato rivenduto a terzi per il medesimo prezzo. In primo grado il tribunale aveva ritenuto non provati i vizi dedotti dalla venditrice/finanziatrice e aveva accolto la domanda risarcitoria dell'acquirente. La corte d'appello, invece, ha ritenuto legittima la risoluzione unilaterale, valorizzando la mancata prova, da parte dell'acquirente, dell'anno di costruzione del macchinario e dell'autenticità della targhetta di identificazione, nonché la non veridicità della marcatura CE. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1476, 1490 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale male ripartito l'onere della prova, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite sulla prova dei vizi nella vendita; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 1476, 1490 e 2697 c.c., per motivazione apparente e per aver ritenuto inadempiente la ricorrente sul solo presupposto della mancata prova dell'anno di costruzione, senza considerare che, trattandosi di bene usato, ciò al più integrerebbe un vizio e non un'aliud pro alio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stato considerato che la controparte aveva giustificato la risoluzione in giudizio richiamando la non vendibilità del bene, la contraffazione della targa CE e la non conformità alle normative di sicurezza, mentre un documento prodotto in causa avrebbe invece richiamato la normativa vigente al momento della vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza sui vizi della cosa venduta, perché nella specie non era l'acquirente ad agire per la risoluzione, ma la ricorrente a contestare la legittimità della risoluzione stragiudiziale già esercitata dalla controparte; perciò gravava sulla ricorrente l'onere di provare l'esatto adempimento. Ha inoltre affermato che la corte d'appello aveva accertato in fatto che il bene consegnato non era conforme a quello pattuito e non era legittimamente circolabile, in quanto la pressa risultava fabbricata prima del 2006 e la targhetta CE non riportava veritieramente l'anno di costruzione, con conseguente violazione dell'accordo contrattuale e legittimità dello scioglimento unilaterale. Il terzo motivo è stato respinto perché il fatto asseritamente omesso era stato comunque considerato o, comunque, non era decisivo ai fini del decisum. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazioni del venditore; la Corte nega che la controversia dovesse essere inquadrata come semplice azione del compratore per vizi della cosa venduta.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'eventuale difformità del bene avrebbe potuto integrare solo un vizio della cosa venduta; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto, perché la questione riguarda la contestazione della risoluzione unilaterale già esercitata dalla controparte.
La Corte afferma che, quando si contesta la legittimità di una risoluzione stragiudiziale fondata sull'altrui inadempimento, incombe su chi contesta dimostrare il proprio esatto adempimento.
Citato in via generale per il principio di eccezione di inadempimento e di inversione dei ruoli probatori nelle controversie in cui il debitore oppone l'altrui inadempimento.
Richiamato per qualificare la violazione dell'accordo come inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione unilaterale, essendo stata esclusa la mera inesattezza esecutiva di scarsa importanza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro delle censure di violazione di legge dedotte nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato come parametro della censura di omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare una motivazione asseritamente apparente; la Corte esclude il vizio motivazionale.
Indicato come base procedurale della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
allegato 1, punto 1.7.3, Dir. 2006/41/CE
La Corte lo richiama per affermare che la marcatura CE deve riportare l'anno di costruzione e non può essere antedata o postdata rispetto al processo di fabbricazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la legittimità di una risoluzione stragiudiziale già dichiarata dalla controparte, il tema centrale non è la prova del vizio della cosa venduta in sé, ma la prova dell'esatto adempimento da parte di chi invoca la validità del proprio rifiuto o dello scioglimento.
- In tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il creditore che alleghi l'inadempimento altrui deve provare il titolo e la scadenza della prestazione, ma, se il debitore oppone di avere adempiuto o di avere legittimamente rifiutato l'adempimento altrui, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare il fatto estintivo o giustificativo dedotto.
- Nelle controversie relative alla vendita di macchinari, la non conformità del bene rispetto alle caratteristiche pattuite e la mancanza di una marcatura CE veritiera possono integrare un inadempimento rilevante ai fini della risoluzione, quando incidano sulla circolabilità e sulla funzione economico-sociale del bene.
- Non è sufficiente qualificare la difformità come mero vizio della cosa venduta se il giudice di merito accerta che il bene consegnato è diverso da quello pattuito o comunque non legittimamente commercializzabile; in tal caso può configurarsi una violazione dell'accordo contrattuale solutoriamente rilevante.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto risulta comunque considerato dal giudice di merito o se, anche ove esaminato, non avrebbe verosimilmente mutato la decisione, mancando il carattere della decisività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28588/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28593/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28596/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28597/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28599/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →