Cassazione Civile, Ordinanza n. 11590/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dal condominio per ottenere il rilascio di un terrazzo/lastrico solare di copertura ritenuto parte comune e occupato in via esclusiva dal condomino convenuto, il quale aveva invece sostenuto di esserne proprietario esclusivo. In primo grado la domanda del condominio era stata accolta. In appello il convenuto aveva anche eccepito la carenza di contraddittorio per la mancata partecipazione di una pretesa comproprietaria, intervenuta poi nel giudizio di secondo grado, e aveva contestato la legittimazione dell'amministratore ad agire, assumendo che la delibera assembleare autorizzasse solo un'azione di liberazione/reintegrazione e non una rivendicazione della proprietà. Dopo il decesso del convenuto, il condominio ne aveva comunicato il decesso in appello, ma senza dichiarazione del difensore del deceduto. I ricorrenti, quali eredi, con il primo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe verificato la mancanza di valida autorizzazione assembleare per l'azione reale di rivendicazione. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 948, 1256 c.c. e 100 c.p.c., affermando che il decesso del dante causa nel corso del giudizio avrebbe fatto venir meno il possesso del bene e la possibilità di rilascio, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire e cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la censura sulla legittimazione dell'amministratore in realtà mirava a sovrapporre una diversa interpretazione della delibera assembleare del 14 ottobre 2010 a quella già data dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che l'autorizzazione fosse sufficiente a legittimare l'azione reale promossa nell'interesse del condominio; tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non denunciata nei limiti dell'interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale si era espressamente pronunciata sulla doglianza di appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha stabilito che il decesso del convenuto, non formalmente dichiarato dal suo difensore, non ha inciso sulle condizioni dell'azione né sulla prosecuzione del giudizio, e che la sentenza resa contro il de cuius è efficace nei confronti degli eredi, quali successori universali, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la dedotta violazione del litisconsorzio necessario è stata ritenuta non rilevante in cassazione sulla base delle circostanze del caso e della valutazione dei giudici di merito; la censura si risolveva in un diverso apprezzamento della delibera assembleare e del contraddittorio nel giudizio di primo grado
la violazione dell'obbligo di pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la questione della legittimazione dell'amministratore
richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla legittimazione dell'amministratore, ma non ritenuto violato, poiché la lite verteva sull'interpretazione della delibera autorizzativa
le azioni reali contro condomini o terzi, non meramente conservative, possono essere promosse dall'amministratore previa autorizzazione assembleare
la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la deliberazione assembleare adottata con le maggioranze necessarie per conferire il mandato
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura rivendicatoria dell'azione; la Corte ha però valorizzato la lettura della delibera come autorizzazione all'azione reale nell'interesse del condominio
invocato per sostenere l'impossibilità sopravvenuta e il venir meno della facoltà restitutoria, ma ritenuto non pertinente al caso
norma richiamata tra quelle asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza
norma richiamata tra quelle asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma la censura è stata ricondotta a una diversa interpretazione della delibera e non a un errore di diritto
richiamato dai ricorrenti, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso
richiamato tra le norme invocate, senza accoglimento della censura
richiamato tra le norme invocate, senza accoglimento della censura
la Corte ha dato atto che il motivo di appello sulla legittimazione era stato effettivamente proposto e deciso
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico; nel caso concreto la censura non era idonea perché la questione verteva in realtà sull'interpretazione della delibera e non su un fatto storico omesso
il vizio di violazione di legge non sussiste quando la censura investe la ricognizione del fatto concreto e l'interpretazione degli atti di causa, riservate al giudice di merito
è stato richiamato per escludere la proponibilità del motivo ex n. 5 quando le valutazioni di merito sono state conformi nei due gradi di merito
la mancata deduzione specifica della violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale rende inammissibile la richiesta di sostituire la propria lettura della delibera a quella del giudice di merito
la sentenza resa contro il de cuius spiega efficacia nei confronti degli eredi, che subentrano nel processo come successori universali
richiamato per affermare la prosecuzione del processo nei confronti degli eredi dopo la morte della parte
richiamato per la disciplina delle notificazioni alle parti o ai successori dopo il decesso della parte originaria
il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, sicché la sentenza contro il de cuius vincola i successori universali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'amministratore di condominio può promuovere azioni reali relative a beni o parti comuni contro singoli condomini o terzi quando sia stato previamente autorizzato dall'assemblea con delibera adottata nelle forme e maggioranze richieste; l'interpretazione del contenuto di tale autorizzazione, se sorretta da motivazione congrua, è riservata al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova interpretazione degli atti di causa: se la doglianza investe l'accertamento del significato concreto di una delibera o di un atto autorizzativo, essa è insindacabile in cassazione salvo specifica denuncia dei criteri legali di interpretazione o di vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico discusso tra le parti; non ricorre quando la censura riguarda, in realtà, la valutazione giuridica o interpretativa di un documento.
- La morte della parte originaria nel corso del giudizio non elimina di per sé l'interesse ad agire né impedisce la decisione quando il processo prosegue nei confronti degli eredi, che subentrano quali successori universali e sono vincolati dalla sentenza resa nei confronti del de cuius.
- La sentenza pronunciata contro il defunto conserva efficacia nei confronti degli eredi e il riferimento nominativo al de cuius nel provvedimento va inteso come riferito ai successori universali, in applicazione dei principi sulla successione nel processo e sull'efficacia soggettiva del giudicato.
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