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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49514/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

BATTAGLIA Giuseppe era stato condannato in primo e secondo grado per furto di energia elettrica (apposizione di un magnete sul gruppo di misura ENEL) per una sottrazione quantificata in 91.276 Kwh a Vittoria il 6/8/2013. Ha impugnato la conferma della condanna in Cassazione con cinque motivi principali: 1) mancata ordinanza peritale (artt. 495 e 603 c.p.p.) e violazione del diritto di difesa; 2) errata valutazione dell'accertamento tecnico — la verifica della riduzione dei consumi sarebbe stata effettuata su un contatore "a campione" e non sull'effettivo contatore dell'imputato (richiamo implicito all'art. 56 c.p. in ordine all'integrazione del reato); 3) illegittimo diniego della messa alla prova e vizio nella considerazione del giudizio prognostico (art. 168-bis c.p.), nonché mancata valutazione corretta del casellario e del programma dell'UEPE; 4) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. relativa alla destinazione del bene al pubblico servizio, dovendosi escludere tale aggravante se la manomissione riguarda un contatore privato; 5) vizio nella comparazione delle circostanze e mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, anche in considerazione della parziale incertezza sulla quantificazione effettiva dell'energia sottratta e del comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i cinque motivi: il rigetto della richiesta di perizia è coerente con la giurisprudenza che richiede la dimostrazione della necessità della rinnovazione probatoria; gli accertamenti tecnici svolti dai verificatori ENEL e la verbalizzazione erano utilizzabili come elementi probatori legittimi anche se la quantificazione si è avvalsa del confronto con contatore campione; la decisione negativa sulla messa alla prova è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e fondata sui precedenti dell'imputato; l'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. è applicabile avendo rilevanza la destinazione dell'energia al pubblico servizio anche quando l'intervento sia su contatore posto in proprietà privata; la comparazione delle circostanze e il diniego della prevalenza delle generiche rientrano nella valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alle regole sull'assunzione e rinnovazione delle prove; la Corte richiama la necessità di motivare la necessità della perizia o della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte sottolinea che la rinnovazione è disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e richiede motivazione specifica sulla necessità del mezzo probatorio

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nel motivo difensivo in relazione alla valutazione delle modalità di accertamento (tentativo/consumato); la Corte non ha accolto la censura, ritenendo provata l'effettiva alterazione dei consumi

  • art. 168-bis c.p.

    Norma che disciplina la messa alla prova: la Corte ricorda che l'ammissione è discrezionale e fondata su un giudizio prognostico insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Aggravante per reati commessi su cose destinate a pubblico servizio: la Corte interpreta la fattispecie in senso estensivo alla energia elettrica, rilevando che conta la destinazione finale del bene al servizio pubblico e non l'accessibilità del contatore

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per spiegare i poteri dei verificatori ENEL nell'attività di accertamento, in combinato disposto con l'art. 348 c.p.p.

  • art. 348 c.p.p.

    Richiama i poteri della polizia giudiziaria e la legittimità dell'attività di verifica e verbalizzazione svolta dai verificatori

  • art. 55 c.p.p.

    Attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di assicurare fonti di prova e raccogliere elementi per l'applicazione della legge penale; la Corte fa riferimento a questo ruolo per legittimare le verifiche tecniche eseguite

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della personalità e delle circostanze del reo ai fini del giudizio prognostico per la messa alla prova e per la determinazione della pena

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Citata in relazione all'imposizione della somma alla Cassa delle ammende, con riferimento ai limiti alla concessione dell'esonero

Massime di principio

  • La richiesta di perizia tecnica è ammissibile solo se il giudice ritiene, con motivazione concreta, che non sia possibile decidere allo stato degli atti: la mera incertezza difensiva non è sufficiente.
  • Le verifiche tecniche e i verbali redatti dai verificatori dell'ente erogatore (o dalla polizia giudiziaria) possono costituire prova legittima anche quando la quantificazione si effettua per confronto con contatori "a campione", se emerge l'effettiva alterazione del funzionamento (es. magnete che riduce la registrazione).
  • La valutazione prognostica ai fini della messa alla prova è discrezionale e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata; precedenti penali specifici possono giustificare il diniego.
  • L'aggravante per cose destinate al pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.) si applica quando la cosa sottratta o alterata è funzionalmente destinata all'erogazione di un servizio pubblico (es. energia elettrica), anche se l'intervento è sul contatore collocato in proprietà privata.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche è elemento di valutazione del giudice di merito e non è automaticamente riconosciuta: se la pena è determinata sopra il minimo edittale, il rifiuto della prevalenza non costituisce di per sé vizio di legge.
  • Le doglianze sull'istruzione probatoria che concernono valutazioni di fatto (es. attendibilità di testimonianze, rilevanza di verbali tecnici) sono in larga parte insindacabili in sede di legittimità se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua.

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