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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06265/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di un'azienda sanitaria, in servizio come infermiera professionale presso un presidio ospedaliero, aveva agito per ottenere differenze retributive pari a circa 10.000 euro, sostenendo che, per indossare e togliere la divisa di lavoro, impiegasse mediamente circa trenta minuti al giorno oltre l'orario del turno contrattuale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgessero al di fuori dell'orario di lavoro e valorizzando la variabilità delle timbrature e la presenza, in alcuni casi, di ingressi posticipati, uscite anticipate e riposi compensativi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 e dell'art. 27, comma 11, del CCNL comparto sanità 2016-2018, sostenendo che il materiale probatorio documentale e testimoniale avesse invece dimostrato la necessità di un tempo aggiuntivo per la vestizione e la svestizione e che la Corte territoriale avesse errato nel valutare l'assolvimento dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, il motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente; è stata inoltre disattesa la richiesta dell'azienda sanitaria di porre a carico della controparte gli oneri riflessi relativi ai compensi legali. È stato infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La parte ricorrente invocava la norma sull'onere della prova per sostenere di aver assolto il proprio onere in ordine al tempo di vestizione e svestizione; la Corte non entra nel merito della ripartizione, poiché rileva l'inammissibilità del motivo come sollecitazione al riesame del fatto.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della nozione di orario di lavoro, in relazione al tempo dedicato alla vestizione e svestizione.

  • art. 27, comma 11, CCNL comparto sanità 2016-2018

    Richiamato dalla ricorrente come fonte collettiva rilevante per la retribuibilità del tempo tuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur denunciando formalmente una violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. non è ammissibile quando la parte censuri in sostanza la ricostruzione fattuale della controversia e non l'erronea applicazione della regola sull'onere della prova.
  • La qualificazione del tempo di vestizione e svestizione come tempo di lavoro, quando avvenga al di fuori dell'orario contrattuale, richiede comunque prova concreta della collocazione temporale di tali operazioni rispetto al turno; in mancanza, la domanda retributiva può essere rigettata nel merito.
  • Il giudice di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante la riproposizione di contestazioni sulla lettura di documenti, timbrature e prove testimoniali già vagliati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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