Cassazione Civile, Ordinanza n. 21697/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente il 22 gennaio 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, riconoscendo anche differenze retributive, inquadramento superiore e TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 6 l. n. 604/1966 e degli artt. 1392 e 2388 c.c. Sosteneva che l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, inviata il 27 gennaio 2010 dal solo avvocato del lavoratore, fosse invalida perché priva di procura scritta anteriore, non potesse essere sanata da una successiva procura conferita solo per il giudizio e fosse comunque inidonea per difetto di contemplatio domini. La società contestava quindi che il lavoratore avesse validamente interrotto il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'impugnativa del licenziamento ex art. 6 l. n. 604/1966 è atto negoziale formale che deve provenire dal lavoratore, da un rappresentante munito di procura scritta specifica oppure da un terzo poi ratificato per iscritto dal lavoratore, purché la ratifica sia portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine decadenziale di sessanta giorni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame della vicenda alla luce di tale principio, demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
L'impugnativa del licenziamento è qualificata come atto negoziale dispositivo e formale soggetto a termine decadenziale di sessanta giorni.
La procura deve essere specifica e conferita per iscritto quando l'atto è compiuto dal rappresentante.
È richiamato per sostenere la necessità della contemplatio domini nell'atto compiuto dal rappresentante.
Norma evocata nel ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi espressa nella motivazione.
art. 18, comma 5, l. n. 300/1970
La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennità prevista dalla norma a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento.
La prova testimoniale sull'esistenza dell'atto è inammissibile, salvo il caso di perdita incolpevole del documento.
Massime di principio
- L'impugnativa stragiudiziale del licenziamento è un atto formale e dispositivo che, per produrre effetto, deve provenire dal lavoratore o da un rappresentante munito di procura scritta specifica, oppure da un terzo successivamente ratificato in forma scritta dal lavoratore.
- La ratifica di un'impugnazione di licenziamento compiuta senza procura deve essere scritta e comunicata al datore di lavoro entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 l. n. 604/1966; una ratifica successiva non sana la decadenza.
- In tema di impugnazione del licenziamento, la prova dell'esistenza dell'atto è soggetta ai limiti di forma previsti dalla legge, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale salvo perdita incolpevole del documento.
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