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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17144/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda ex art. 2932 c.c. proposta per ottenere il trasferimento coattivo della proprietà di due immobili siti in Napoli, sulla base di una scrittura privata di transazione del 22 ottobre 2006, prodotta in copia fotostatica. La parte attrice sosteneva che la società si fosse obbligata a trasferire i beni entro novanta giorni, dopo che l'altra parte aveva già restituito altri immobili oggetto di precedente lite. La società convenuta disconosceva la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c., contestava ex art. 214 c.p.c. la riferibilità delle sottoscrizioni al legale rappresentante e, in via subordinata, eccepiva l'annullabilità della transazione. In cassazione la società denunciava, con i primi due motivi, motivazione apparente e violazione delle norme processuali, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ridotto il disconoscimento alla sola contestazione della copia, trascurando la contestazione dell'autenticità della scrittura e delle firme; con il terzo motivo deduceva la violazione della disciplina urbanistico-catastale e della condizione per la pronuncia ex art. 2932 c.c., lamentando la mancanza delle menzioni catastali e della documentazione urbanistica necessaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato il contenuto del disconoscimento, limitandolo alla sola conformità della copia all'originale e omettendo di esaminare la autonoma contestazione della provenienza delle sottoscrizioni e dell'esistenza dell'originale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce dei corretti principi sul disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia e sulle conseguenze processuali in tema di verificazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non essendo stata la dedotta carenza delle menzioni catastali e urbanistiche devoluta al giudice di merito. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    la domanda di esecuzione in forma specifica richiede l'accertamento dei presupposti dell'effetto traslativo e, nei limiti rilevanti, della documentazione catastale e urbanistica prescritta dalla legge

  • art. 2719 c.c.

    la disconoscenza della conformità della copia all'originale va espressa; se la contestazione investe anche autenticità della scrittura e sottoscrizioni, non può essere ridotta al solo profilo della copia

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata impone la verifica dell'autenticità secondo la disciplina della verificazione

  • art. 216 c.p.c.

    in caso di disconoscimento della sottoscrizione, la parte che intenda avvalersi del documento deve produrre l'originale per la verificazione

  • art. 210 c.p.c.

    può essere chiesta l'esibizione dell'originale del documento ove si assuma che esso sia nella disponibilità di terzi

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    le parti possono articolare nei termini processuali i mezzi istruttori conseguenti al disconoscimento del documento

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni effettivamente devolute

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se apparente, incomprensibile o priva di reale percorso argomentativo

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    la nullità processuale richiede la concreta lesione della funzione dell'atto

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente

  • art. 40, l. 47/1985

    la questione urbanistica relativa alla validità degli atti immobiliari è rilevante nei limiti previsti dalla legge e, se non dedotta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione

  • art. 46 d.P.R. 380/2001

    la nullità urbanistica è testuale e colpisce gli atti a effetti reali solo in mancanza della dichiarazione richiesta

  • art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985

    nella pronuncia ex art. 2932 c.c. la conformità catastale richiesta integra una condizione dell'azione da accertare in giudizio, ma il relativo vizio va fatto valere nei gradi di merito

  • art. 1971 c.c.

    richiamato quale possibile base dell'annullabilità della transazione dedotta in via subordinata

  • art. 428 c.c.

    richiamato quale possibile base dell'annullabilità dedotta in via subordinata

  • art. 1394 c.c.

    richiamato quale possibile base dell'annullabilità dedotta in via subordinata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sulle condizioni per il trasferimento coattivo e sulle deduzioni difensive

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando gli atti e documenti rilevanti nei limiti necessari al controllo di legittimità

Massime di principio

  • Quando viene dedotto in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa, ma il ricorso deve indicare con precisione il fatto processuale controverso e gli atti rilevanti, nel rispetto del principio di specificità e autosufficienza.
  • La motivazione è apparente solo se il giudice non affronta il nucleo essenziale della censura o si limita ad affermazioni assertive che non consentono di individuare la ratio decidendi; non basta una semplice contestazione della sufficienza della motivazione.
  • Il disconoscimento di una scrittura privata prodotta in copia può riguardare non solo la conformità della copia all'originale, ma anche l'esistenza dell'originale e la provenienza delle sottoscrizioni; il giudice deve verificare tutte le contestazioni effettivamente sollevate e non ridurle a un solo profilo.
  • Se la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica è disconosciuta, la parte che vuole utilizzarla deve produrre l'originale per la verificazione; in mancanza, il documento non può essere utilizzato nei termini richiesti dalla parte.
  • Le questioni relative alla conformità catastale e alle menzioni urbanistiche richieste per la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio di merito; la loro introduzione per la prima volta in cassazione è preclusa.
  • La nullità urbanistica è di stretta interpretazione e opera nei limiti testualmente previsti dalla legge; ove la dichiarazione richiesta sia presente e riferita a un titolo esistente e pertinente, non può trasformarsi il giudizio di legittimità in una rivalutazione del merito tecnico-edilizio.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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