Cassazione Civile, Ordinanza n. 33313/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista incaricato del collaudo in corso d'opera e finale di due lotti di una strada statale agiva per ottenere il pagamento integrale del compenso incentivante previsto dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo una parte della somma richiesta, applicando criteri più sfavorevoli del regolamento aziendale del 2011; la Corte d'appello, invece, aveva riformato parzialmente la decisione, riconoscendo il diritto all'intero compenso, ritenendo decisivo il regolamento ANAS del 2001 richiamato nell'atto di conferimento dell'incarico e negando che la disciplina potesse essere modificata unilateralmente in seguito. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 2 preleggi e degli artt. 1322, 2233, 1362 e 1375 c.c., sostenendo che il rinvio contenuto nell'atto di delega non individuasse il regolamento del 2001 come fonte esclusiva e che la Corte territoriale avesse attribuito indebitamente efficacia negoziale derogatoria a una disciplina legale rimessa alla potestà regolamentare dell'amministrazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1339 c.c., assumendo che, trattandosi di rapporto di durata, dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento della liquidazione e quindi il regolamento ANAS del 2011, con inserzione automatica delle clausole imposte dalla sopravvenuta normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa applicabilità del regolamento del 2011, richiamando il proprio orientamento secondo cui, per il compenso del collaudatore in appalti pubblici, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile è quello del conferimento dell'incarico e non quello di conclusione del collaudo. Ha inoltre osservato che il motivo con cui la società contestava l'interpretazione dell'atto di delega era inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., poiché non era stato trascritto il contenuto della delega. Infine ha escluso l'operatività dell'art. 1339 c.c., perché la delega risaliva a un momento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006 e quindi non era assoggettabile alla disciplina invocata dalla ricorrente. La società è stata condannata alle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
La disciplina del compenso incentivante per attività tecniche e di collaudo è richiamata come norma speciale che rimette alle amministrazioni la determinazione delle modalità applicative, ma non consente di sovvertire la regolazione pattizia già fissata al momento del conferimento dell'incarico.
art. 2 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il rapporto tra norma e autonomia privata, ma non accolto.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia dell'autonomia contrattuale nel rinvio al regolamento aziendale.
Usato come base della generale disciplina della remunerazione del professionista, applicabile anche al compenso del collaudatore.
Richiamato per l'interpretazione dell'atto di conferimento dell'incarico; la Corte rileva però l'inammissibilità della censura per mancata trascrizione del documento.
Richiamato dalla ricorrente, ma non fondativo della decisione.
Escluso il suo operare: non ricorrono i presupposti per l'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, perché il rapporto è regolato dalla disciplina applicabile al momento del conferimento dell'incarico.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La mancata trascrizione del contenuto della delega comporta l'inammissibilità della censura che ne contesta l'interpretazione.
Richiamato per il rinvio alle argomentazioni di precedenti conformi.
art. 253 d.lgs. n. 163/2006
Le norme transitorie impediscono di applicare il codice dei contratti pubblici e la relativa fonte regolamentare a rapporti riconducibili a deleghe anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti aventi ad oggetto il compenso del collaudatore in appalti pubblici, la disciplina applicabile e il relativo quantum vanno individuati con riferimento al momento del conferimento dell'incarico, secondo la regolazione vigente in quel momento, e non al successivo completamento del collaudo.
- Il rinvio contenuto nell'atto di incarico a un regolamento interno può assumere rilievo decisivo solo se il suo contenuto sia specificamente provato e trascritto nel giudizio di legittimità; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell'onere di specificazione ex art. 366 c.p.c.
- Il meccanismo di inserzione automatica di cui all'art. 1339 c.c. non può essere utilizzato per sostituire retroattivamente la disciplina pattizia con una regolazione sopravvenuta quando il rapporto sia sorto prima dell'entrata in vigore della normativa invocata.
- Il compenso incentivante per attività tecniche nelle pubbliche amministrazioni ha natura retributiva, ma la sua esigibilità è condizionata anche dall'adozione del regolamento attuativo previsto dalla legge, oltre che dalla prestazione dell'attività incentivata.
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