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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19495/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania per il delitto di cui all'art. 468 c.p., contestato per avere fatto uso di una targa recante un sigillo di Stato contraffatto, senza aver concorso nella contraffazione del sigillo. Con il primo motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che la condotta non integrasse il reato, perché egli non avrebbe usato una targa originale manomessa o alterata, ma una targa "tutta sua", e che il fatto sarebbe semmai sanzionato solo come illecito amministrativo dall'art. 100, commi 10, 12 e 13, d.lgs. n. 285/1992, norma che assumerebbe prevalenza per maggiore tassatività. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che, al più, la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 489 c.p., anche alla luce della giurisprudenza richiamata dalla stessa corte territoriale sul discrimine tra illecito amministrativo e reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione puntuale, fondata sulla riconducibilità della condotta all'art. 468 c.p. in base all'art. 100, comma 14, cod. strada e alla giurisprudenza che valorizza la volontarietà dell'uso del sigillo contraffatto come elemento della fattispecie penale. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la censura non integrava un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché la sentenza impugnata aveva coerentemente applicato il criterio distintivo della volontarietà dell'uso del sigillo contraffatto, distinguendolo dalla mera circolazione rilevante solo amministrativamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 468 c.p.

    norma penale ritenuta applicabile all'uso volontario di una targa contenente un sigillo di Stato contraffatto, anche quando l'agente non abbia concorso nella contraffazione.

  • art. 100, comma 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale

    la disposizione è stata letta come clausola di rinvio alla sanzione penale per le condotte di falsificazione, manomissione, alterazione o uso di targhe falsificate, distinguendole dalle mere ipotesi di circolazione sanzionate amministrativamente.

  • art. 100, commi 10, 12 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    richiamati dalla difesa come base dell'asserita sanzione amministrativa della condotta, ma non ritenuti prevalenti rispetto alla disciplina penale applicata dalla corte territoriale.

  • art. 489 c.p.

    invocato dal ricorrente come eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto, ma non ritenuto configurabile in luogo dell'art. 468 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per delimitare il vizio motivazionale deducibile in cassazione, escluso perché la motivazione impugnata non presentava un contrasto logico censurabile con massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di uso di targhe o sigilli contraffatti, la fattispecie penale può ritenersi integrata quando sia accertato l'uso volontario dell'oggetto falsificato, mentre le ipotesi di mera circolazione o di diversa minore offensività possono restare nell'ambito degli illeciti amministrativi.
  • La censura che si limiti a riproporre in cassazione le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché priva della necessaria funzione critica.
  • Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede un'effettiva incoerenza argomentativa interna o un contrasto con massime di esperienza; non è configurabile quando il giudice di merito applichi coerentemente il criterio distintivo ricavato dalla giurisprudenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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