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Sentenza

Sentenza del 29/05/2025 n. 14328 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva ottenuto dall’INPS, l’11 dicembre 2007, il pagamento in un’unica soluzione della pensione di vecchiaia, comprensiva dell’integrazione al minimo, per il periodo 1° aprile 2001-31 gennaio 2008. Sulla somma era stata applicata la tassazione separata, con aliquota del 19%. Il contribuente, sostenendo di non avere altri redditi e di rientrare quindi nella cosiddetta no tax area se la pensione fosse stata pagata tempestivamente, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF; l’Agenzia lo aveva negato. Dopo il rigetto nei precedenti gradi di giudizio, A.A. ha impugnato in Cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche, sostenendo che la questione non fosse il criterio di tassazione (per cassa o per competenza), ma l’assoggettabilità a imposta delle somme alla luce dei redditi degli anni cui si riferivano. In subordine ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 TUIR, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non esclude la tassazione separata quando gli arretrati, sommati agli altri redditi dei singoli anni, non superano il minimo imponibile. L’Agenzia aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo sufficientemente comprensibile e specifico, respingendo così l’eccezione di inammissibilità dell’Agenzia; nel merito, ha confermato che gli arretrati pensionistici sono soggetti per legge a tassazione separata e al principio di cassa, secondo i criteri vigenti nell’anno del pagamento, qui il 2007. La normativa disciplina anche l’ipotesi in cui negli anni precedenti non vi fosse reddito imponibile, prevedendo l’applicazione dell’aliquota minima, e non consente di escludere la tassazione separata in assenza di un ritardo colpevole dell’ente: nel caso concreto la domanda era stata presentata nel giugno 2007 e la pratica liquidata in meno di sei mesi. La Corte ha escluso un’interpretazione costituzionalmente orientata e ha respinto la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, ritenendo la questione genericamente formulata e priva di adeguata dimostrazione della sua rilevanza, oltre che non manifestamente fondata. Spese integralmente compensate. Ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1, lett. b), e ultimo comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Ribadito, come peraltro non contestato neppure dal ricorrente, che, nella fattispecie, si è presenza di un emolumento (arretrato di pensione) soggetto alla disciplina della tassazione separata per espressa previsione di legge ( art. 17 , primo comma, lett. b, T.U.I.R. ) cui è applicabile il principio per cassa, va, altresì, rilevato che lo stesso articolo 17, all'ultimo comma, prevede che "per tali tipi di redditi l'Ufficio provvede a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole al contribuente".

    Gli arretrati pensionistici rientrano nella tassazione separata prevista per gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente e seguono il criterio di cassa. La disciplina consente tuttavia, se più favorevole al contribuente, di far concorrere tali redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

  • Art. 21, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L' art. 21 del D.P.R. n. 917 del 1986 disciplina, poi, la determinazione dell'imposta da applicare agli arretrati di cui all'art. 17, lett. b) stesso D.P.R., sancendo espressamente, al suo terzo comma, che se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni (n.d.r. anteriori a quello della percezione v. primo comma) si applica l'aliquota stabilita dall'art.13 per il primo scaglione di reddito (ovvero quella minima).

    Se in nessuno dei due anni precedenti la percezione vi è stato reddito imponibile, agli arretrati si applica l’aliquota del primo scaglione, cioè quella minima. L’assenza di reddito imponibile negli anni precedenti non determina, secondo la Corte, l’esenzione dall’imposta.

  • Art. 49, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Ai sensi dell' art. 49 , secondo comma, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) "sono redditi da lavoro dipendente ... a) le pensioni di qualsiasi genere".

    Le pensioni di qualsiasi genere sono qualificate come redditi da lavoro dipendente ai fini della disciplina tributaria richiamata dalla sentenza.

  • Art. 53 della Costituzione

    Quanto esposto porta, conseguenzialmente, a ritenere che il regime della tassazione separata, proprio per la sua funzione attenuativa (valorizzata anche dalla Corte Costituzionale) non può ritenersi illegittimo in sé, quando l'imposizione tributaria, della quale la tassazione separata costituisce solo una modalità, rispetti, comunque, la capacità contributiva effettiva del soggetto.

    La tassazione separata non è di per sé incompatibile con la capacità contributiva: è legittima quando, nel caso concreto, l’imposizione rispetta la capacità contributiva effettiva. La Corte ha ritenuto che il sistema applicabile agli arretrati pensionistici soddisfacesse tale requisito.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata dal ricorrente per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato il motivo nel merito e lo ha rigettato.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei relativi presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Gli arretrati pensionistici sono normalmente tassati nell’anno in cui vengono pagati, secondo il principio di cassa, e non in base agli anni cui si riferisce la maturazione del credito.
  • La tassazione separata non equivale a un’esenzione: mira ad attenuare gli effetti della concentrazione degli arretrati in un solo anno. Se negli anni di riferimento non vi era reddito imponibile, la legge può prevedere l’applicazione dell’aliquota minima anziché escludere l’imposta.
  • La possibilità di invocare un ritardo dell’ente erogatore e il diverso criterio di tassazione richiede che il ritardo sia concretamente imputabile all’ente; nella vicenda, la liquidazione in meno di sei mesi dalla domanda non è stata considerata patologicamente tardiva.
  • Una richiesta di rimessione alla Corte costituzionale deve spiegare in modo specifico perché la questione sia rilevante per decidere la controversia; una prospettazione generica, priva di elementi che ne dimostrino la rilevanza, può essere respinta.

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