Sentenza del 30/05/2025 n. 140557 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva accertato per il 2019 l’omesso versamento di IMU e TASI sulla piattaforma Eleonora e su altri beni, determinando la base imponibile, in assenza di rendita catastale, sulla base dei valori contabili adeguati secondo i coefficienti ministeriali. L’importo complessivo richiesto, comprensivo di sanzioni e interessi, era di 174.560,32 euro. ENI ha contestato, in sintesi, la motivazione dell’avviso, la competenza territoriale e il potere impositivo del Comune sul mare, l’esistenza dei presupposti delle imposte, la possibilità di qualificare e valutare fiscalmente la piattaforma, l’applicabilità della disciplina prevista per i rigassificatori e la debenza della TASI in assenza di fruizione di servizi comunali. Ha inoltre invocato la competenza del Comune di Giulianova, sulla base del successivo D.M. 28 aprile 2022.
La decisione
La CTP di Teramo, con sentenza n. 177/2020, aveva accolto il ricorso soltanto quanto alle sanzioni, confermando l’accertamento per il resto. La CTR aveva poi accolto parzialmente l’appello di ENI, assoggettando a IMU e TASI la piattaforma a 8 gambe, le cabine elettriche e il modulo alloggi, ma escludendo gli altri macchinari e impianti ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di ENI: ha confermato che il mare territoriale rientra nell’ambito dei poteri amministrativi locali e che il Comune di Tortoreto era legittimato a imporre i tributi per il 2019; ha ritenuto dovute IMU e TASI anche in ragione dei servizi e delle infrastrutture comunali di cui la piattaforma può beneficiare, anche indirettamente. Ha inoltre confermato la determinazione della base imponibile mediante il criterio contabile per gli immobili privi di rendita catastale e ha escluso che la norma sui rigassificatori comporti l’esenzione generale delle piattaforme. Il successivo D.M. 28 aprile 2022 non modifica retroattivamente la riferibilità territoriale dei tributi precedenti. ENI è stata condannata alle spese di legittimità: 6.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto, se spettante, l’ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso.
Norme richiamate
Articoli 3 e 53 della Costituzione
Non possono dunque esistere zone non assoggettate a potere impositivo pena la violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, tenuto conto che l'evoluzione della tecnica consente la costruzione di isole artificiali, ristoranti, abitazioni in piattaforme sul mare.
La Corte richiama eguaglianza e capacità contributiva per escludere che beni imponibili collocati nel mare territoriale rimangano privi di imposizione per la sola ubicazione offshore.
Art. 118 della Costituzione
Il territorio nazionale - intesa tale espressione come spazio nell'ambito del quale si esercita la potestà d'imperio dello Stato - comprende, oltre la terraferma, anche il mare territoriale. Non si può quindi negare che, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, debbono valere al riguardo le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far pensare che il territorio comunale sia un'entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale.
La Corte ritiene che, in mancanza di una diversa delimitazione normativa, i poteri amministrativi degli enti locali possano esercitarsi anche sul mare territoriale prospiciente; non vi sarebbero porzioni del territorio statale estranee a ogni Comune.
Sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali.
La Corte esclude che la collocazione della piattaforma nel mare territoriale basti a sottrarla all’imposizione comunale; la potestà locale può concorrere con quella statale.
Art. 3A del Regolamento IUC del Comune di Tortoreto
Il presupposto del tributo è dato dal possesso di immobili sul territorio 'dello Stato', rientrando nella discrezionalità di questo la scelta di riferirne il gettito al Comune di assegnazione territoriale.
La Corte interpreta la disciplina territoriale nel senso che l’imposizione può riferirsi al Comune costiero individuato in base alla collocazione e ai servizi amministrativi resi, anche se il bene si trova in mare.
Art. 2, comma 2, lett. p), della legge n. 42/2009
La circostanza che una piattaforma marina - in cui tra l'altro ha alloggio il personale - si trovi dislocata in mare, non esclude che ivi si svolgano attività che determino l'utilizzo dei servizi pubblici offerti dal comune, al quale invece, per vicinanza, almeno in via presuntiva, fanno finale riferimento territoriale sia le attività correlate alle persone che vi vivono e lavorano, sia i servizi e le attività ivi poste in essere, con la conseguente soggezione della stessa alle suddette imposte.
La Corte respinge l’argomento secondo cui il tributo non sarebbe dovuto senza fruizione diretta dei servizi comunali: considera sufficiente la riferibilità, anche presunta e indiretta, delle attività offshore ai servizi e alle infrastrutture del Comune.
Art. 38 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019
Del resto, il DM 28 aprile 2022 è stato emanato in attuazione dell'art. 38 del D.L. n. 124/2019, che ha istituito l'IMPI, che è imposta sostitutiva rispetto ai tributi oggi in contestazione, la cui disciplina non ha nessun valore ricognitivo o rettificativo rispetto ai confini territoriali ed ai servizi amministrativi resi con riferimento alle imposte dapprima in vigore.
L’istituzione dell’IMPI e la disciplina attuativa successiva non sono interpretate come riconoscimento dell’esenzione pregressa né come modifica retroattiva del Comune competente per IMU e TASI.
Art. 1, comma 728, della legge n. 205/2017
La norma conferma dunque l'assoggettabilità alle imposte in questione anche per i rigassificatori, qualificandoli come fabbricati, ma, solo per essi, esclude le parti che non siano destinate ad uso abitativo e servizi civili.
La deroga relativa ai rigassificatori è speciale e circoscritta: non consente di dedurre un’esenzione generale delle piattaforme petrolifere e, secondo la Corte, conferma la possibile imposizione di manufatti nel mare territoriale.
Art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992
La medesima legge in tema di imposta IMU prevede una disciplina alternativa per la determinazione dell'imposta, nel caso in cui non vi sia accatastamento, qual è il c.d. criterio contabile ex art. 5 co. 3 D.Lgs. 504/92, che è stato avallato dalla stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. 24/02/2006, n.67). Ciò dimostra che la mancanza di accatastamento e relativa rendita non costituisce un presupposto insuperabile ai fini della tassazione.
L’assenza di accatastamento o rendita catastale non determina da sola l’esenzione: per i beni interessati è utilizzabile il criterio contabile previsto dalla legge.
Articoli 3, 4 e 5 del R.D.L. n. 652/1939, convertito dalla legge n. 1239/1939
Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, si considerano come "immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali", ivi compresi "gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo". L'art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, prevede che costituisce "unità immobiliare urbana" "ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio".
La nozione catastale di immobile può comprendere costruzioni stabili e unità dotate di autonomia funzionale e reddituale; la Corte applica tali criteri anche alle piattaforme, senza ritenere decisiva la collocazione in mare.
Articoli 1 e 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
A mente dell'art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
Ai fini dell’inventario catastale rileva la potenzialità di autonomia funzionale e reddituale dell’unità, non soltanto la sua forma edilizia tradizionale o la sua ubicazione sulla terraferma.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il rigetto dell’impugnazione comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La collocazione di un immobile o di un impianto nel mare territoriale non lo sottrae automaticamente alla potestà amministrativa e tributaria degli enti locali: in assenza di una diversa delimitazione normativa, può rilevare il Comune costiero territorialmente collegato al bene.
- Per la TASI, la mancanza di servizi comunali fruiti direttamente sul bene non comporta necessariamente l’esenzione: può bastare, secondo la decisione, un collegamento anche presuntivo o indiretto con servizi, infrastrutture e attività amministrative comunali.
- Un bene non accatastato o privo di rendita catastale non è per ciò solo esente da IMU: quando ricorrono i presupposti di legge, la base imponibile può essere determinata con il criterio contabile, applicando i valori risultanti dalle scritture e gli adeguamenti previsti.
- Una disciplina speciale che limita l’imposizione per una specifica categoria di manufatti, come i rigassificatori, non può essere estesa per analogia a impianti diversi; può anzi confermare che i manufatti nel mare territoriale sono in via generale assoggettabili a imposizione.
- Una disciplina successiva che individua il Comune competente per un’imposta sostitutiva non modifica automaticamente, né retroattivamente, la competenza territoriale relativa a tributi precedenti: occorre verificare la norma applicabile al periodo d’imposta contestato e i servizi amministrativi allora riferibili al bene.
- La decisione non stabilisce che ogni componente di una piattaforma sia necessariamente imponibile: nel caso concreto la CTR aveva escluso da IMU e TASI gli altri macchinari e impianti in applicazione della specifica disciplina richiamata, mentre la Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente contro l’imposizione dei beni confermati dalla CTR.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 mag 2025Sentenza del 30/05/2025 n. 7305 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
- Sentenza · 30 mag 2025Sentenza del 30/05/2025 n. 14529 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2025Sentenza del 30/05/2025 n. 14530 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2025Sentenza del 30/05/2025 n. 14532 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2025Sentenza del 30/05/2025 n. 140533 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2025Sentenza del 30/05/2025 n. 140542 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →