Sentenza del 30/05/2025 n. 140556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’IMU 2016 su piattaforme petrolifere situate oltre le 12 miglia marine, sulla piattaforma continentale prospiciente il Comune di Ancona. La società ricorrente sosteneva, con quattro motivi, che tali piattaforme fossero nel «territorio dello Stato» ai fini dell’IMU: invocava la Convenzione di Montego Bay e le norme italiane che regolano ricerca ed estrazione di idrocarburi, contestava la distinzione rispetto alle piattaforme nel mare territoriale e deduceva anche disparità di trattamento e possibile aiuto di Stato. Contestava inoltre la lettura dell’IMPI, istituita dal 2020, e richiamava la natura immobiliare delle piattaforme, la loro prospicienza al Comune e i criteri di accatastamento e determinazione della base imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza decisa il 12 marzo 2025 e depositata il 30 maggio 2025, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la piattaforma continentale non è territorio dello Stato ai fini dell’imposizione immobiliare locale: i poteri sovrani e la giurisdizione dello Stato costiero sono limitati funzionalmente all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali. Di conseguenza, le piattaforme situate oltre il mare territoriale non erano soggette a ICI/IMU per il 2016. La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori profili relativi a natura immobiliare, accatastamento, base imponibile e correlazione con i servizi comunali; ha inoltre escluso che la mancata imposizione integri un aiuto di Stato, poiché lo Stato non dispone del potere impositivo territoriale su tali strutture. È rimasta ferma la distinzione dalle piattaforme situate entro le 12 miglia, assoggettabili secondo la giurisprudenza richiamata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 24.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay), artt. 76 e 77
Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall’ art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay) la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689 , non si applica l’imposta comunale sugli immobili, posto che la piattaforma continentale -e del pari la Zona economica esclusiva di cui all’art. 55 della medesima Convenzione- non è territorio dello Stato, essendo i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli articoli 77 e 60, comma 2 della Convenzione, esercitabili solo 'funzionalmentÈ allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse'.
I diritti sovrani dello Stato sulla piattaforma continentale sono limitati allo scopo di esplorarne e sfruttarne le risorse; non equivalgono alla sovranità territoriale piena e non fanno della piattaforma territorio dello Stato ai fini del presupposto dell’ICI/IMU.
Convenzione di Montego Bay, art. 60, comma 2, applicabile alla piattaforma continentale per effetto dell’art. 80
La conclusione deve essere che la giurisdizione esclusiva assegnata allo Stato costiero dall'art. 60 nelle materie ivi indicate è limitata funzionalmente all'indisturbato godimento delle risorse che la piattaforma offre.
La giurisdizione esclusiva in materia fiscale e nelle altre materie enumerate non attribuisce una potestà territoriale illimitata: può essere esercitata sulle installazioni solo nei limiti necessari al corretto sfruttamento delle risorse della piattaforma.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Si tratta, infatti, principalmente su questo punto che le difese divergono radicalmente. Come si è visto, l' art. 77 della Convenzione di Montego Bay nel definire i 'Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale al comma primo stabilisce che "Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali".
La decisione collega il presupposto dell’imposta immobiliare comunale all’ubicazione del bene nel territorio dello Stato. Poiché le piattaforme sulla piattaforma continentale non sono in tale territorio ai fini fiscali, non sussiste il presupposto impositivo.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8
La Corte rileva che l’istituzione dell’IMU non ha modificato il presupposto territoriale rilevante: anche per l’imposta municipale propria occorre che l’immobile sia ubicato nel territorio dello Stato.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 740
La disposizione è richiamata quale disciplina dell’IMU e la Corte afferma che il presupposto territoriale dell’imposta è rimasto invariato: le piattaforme collocate sulla piattaforma continentale restano fuori dall’imposizione comunale.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 107
Allora, però, se lo Stato non ha 'mano libera', perché è privo del potere impositivo, neppure può dirsi che la non assoggettabilità ad un imposta di un certo immobile (le strutture poste sulla piattaforma), integri un aiuto ai sensi dell' art. 107 TFUE .
L’assenza di imposizione non costituisce un aiuto di Stato quando deriva dall’assenza, in capo allo Stato, del potere di assoggettare quel bene a un’imposta fondata sulla territorialità; non si tratta di un’esenzione selettiva concessa dallo Stato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire se un bene marino sia soggetto a un’imposta locale fondata sull’ubicazione nel territorio dello Stato, non basta che lo Stato costiero eserciti poteri sulla zona: occorre distinguere la sovranità territoriale piena dai diritti sovrani funzionali riconosciuti sulla piattaforma continentale.
- Le installazioni situate sulla piattaforma continentale oltre il mare territoriale non sono assoggettabili a ICI/IMU sulla base del solo possesso o della prospicienza a un Comune, perché manca il presupposto territoriale richiesto dalla disciplina dell’imposta.
- La conclusione è diversa per le piattaforme collocate nel mare territoriale entro le 12 miglia: secondo la giurisprudenza richiamata dalla decisione, queste possono essere assoggettate all’imposizione locale.
- La giurisdizione esclusiva prevista per le installazioni offshore in specifiche materie, compresa quella fiscale, va letta entro la funzione di esplorazione e sfruttamento delle risorse; non trasforma automaticamente la zona in territorio nazionale ai fini di ogni imposta.
- La mancata imposizione non integra di per sé un aiuto di Stato quando lo Stato non ha il potere giuridico di applicare quel tributo: l’assenza dell’imposta deve derivare da un’esenzione concessa, non dalla mancanza del presupposto territoriale o della potestà impositiva.
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