Sentenza del 29/05/2025 n. 14307 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’imposta di registro sulla concessione regionale, della durata di 40 anni dal 2017, per la derivazione d’acqua dal fiume Adda. Il canone per il 2017 era determinato in misura fissa, mentre per gli anni successivi era composto da una quota fissa e una variabile, da quantificare annualmente. Dopo aver liquidato l’imposta per il 2017 allo 0,5%, l’Agenzia ha richiesto l’imposta sull’intera durata della concessione. Ha contestato la possibilità di pagamento annuale, invocando le regole sulla determinazione e riscossione dell’imposta e l’interpretazione della disciplina regionale. Il Consorzio ha sostenuto, con ricorso incidentale, che l’atto fosse esente da registrazione perché stipulato dalla Regione a favore di un ente pubblico e, in subordine, che l’imposta fosse dovuta in misura fissa per la natura demaniale del bene. Entrambi i ricorsi hanno contestato la sentenza della CTR, che aveva confermato la decisione di primo grado, favorevole in parte al Consorzio e tale da consentire il pagamento annuale dell’imposta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia quello incidentale del Consorzio. Ha ritenuto che la concessione abbia ad oggetto la derivazione d’acqua da un bene del demanio idrico e che, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 131/1986, l’imposta possa essere corrisposta anno per anno, oppure, su richiesta del contribuente, per l’intera durata del rapporto. La variabilità annuale del canone e la disciplina regionale non modificano tale conclusione. Il terzo motivo dell’Agenzia, relativo al calcolo dell’imposta sull’intera durata, è stato dichiarato assorbito. Sono stati respinti anche i motivi incidentali: il Consorzio non beneficia dell’esenzione prevista per determinati atti dell’amministrazione pubblica, poiché è un ente pubblico economico a struttura associativa, né può applicarsi l’imposta in misura fissa, prevalendo la disciplina specifica dell’art. 17. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato per il Consorzio, ricorrente incidentale, se dovuto; non si applica invece all’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 17, terzo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La concessione riguarda la derivazione d'acqua e concerne il demanio idrico (statale, ex art. 822 cod. civ., "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia"); deve, quindi, applicarsi l' art. 17 , terzo comma, D.P.R. n. 131 del 1986 (come modificato dal d. L. 6 luglio 2012 n. 95 ), e l'imposta può essere corrisposta anno per anno (o su richiesta del contribuente anche per l'intera durata del rapporto).
Per la concessione relativa alla derivazione d’acqua demaniale, l’imposta di registro può essere pagata annualmente oppure, a scelta del contribuente, per l’intera durata del rapporto. La regola si applica anche quando il canone varia negli anni.
Art. 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Per l' art. 117 della costituzione per il demanio idrico le competenze risultano concorrenti tra lo Stato e le Regioni (vedi Corte costituzionale n. 112 del 2022 ), conseguentemente legittima deve ritenersi la integrazione del canone variabile anno per anno con legge regionale; quindi, il canone variabile rafforza la vista soluzione della diretta applicazione dell' art. 17 , D.P.R. n. 131 del 1986 , come, del resto, disposto espressamente dal d. L. n. 95 del 2012 (art. 3, comma 16).
La disciplina regionale può integrare la determinazione del canone variabile del demanio idrico; tale variabilità è compatibile con l’applicazione dell’art. 17 del testo unico dell’imposta di registro e con il pagamento annuale.
La concessione riguarda la derivazione d'acqua e concerne il demanio idrico (statale, ex art. 822 cod. civ., "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia"); deve, quindi, applicarsi l' art. 17 , terzo comma, D.P.R. n. 131 del 1986 (come modificato dal d. L. 6 luglio 2012 n. 95 ), e l'imposta può essere corrisposta anno per anno (o su richiesta del contribuente anche per l'intera durata del rapporto).
I fiumi e le altre acque pubbliche rientrano nel demanio pubblico; la concessione per derivarne l’acqua è quindi assoggettata alla disciplina fiscale applicabile alle concessioni aventi ad oggetto beni demaniali.
Art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le considerazioni in esame comportano l'inapplicabilità del regime di esenzione dall'imposta di registro, previsto dall'art. 1 della Tabella relativa agli "atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" per gli "...atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni", di stretta interpretazione.
L’esenzione riguarda gli atti delle amministrazioni pubbliche nei limiti previsti dalla norma e va interpretata restrittivamente. Non si estende alla concessione in esame solo perché rilasciata dalla Regione a un consorzio di bonifica, che la Corte qualifica come ente pubblico economico a struttura associativa.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso incidentale comporta il raddoppio del contributo unificato a carico del Consorzio, se dovuto. La Corte precisa invece che tale obbligo non opera per l’Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per una concessione di derivazione d’acqua da un fiume o altro bene del demanio idrico, l’imposta di registro può essere versata anno per anno; il contribuente può anche scegliere di pagarla per l’intera durata del rapporto.
- Se il canone è determinabile solo annualmente o varia in base a una legge regionale, tale variabilità non impone di liquidare subito l’imposta sull’intero periodo della concessione.
- La natura pubblica del concedente o del concessionario non determina automaticamente l’esenzione dall’imposta di registro: occorre verificare che l’atto rientri precisamente nell’esenzione prevista dalla legge, da interpretare restrittivamente.
- La natura demaniale del bene, da sola, non giustifica l’applicazione dell’imposta in misura fissa quando una disposizione specifica prevede una modalità di tassazione variabile.
- In caso di reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate integralmente; il rigetto del ricorso incidentale può comportare il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, mentre l’Amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito ne è esclusa.
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