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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23156/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite riguardava un avviso di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento presupposte. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'efficacia del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma. In quel diverso giudizio era stato annullato un preavviso di fermo per difetto di prova della notificazione degli atti presupposti, e secondo il ricorrente tale accertamento implicava necessariamente anche la mancata notifica delle cartelle poi poste a base dell'intimazione, con conseguente estensione del giudicato al nuovo processo. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondato il motivo, osservando che il precedente giudicato aveva riguardato soltanto l'annullamento del preavviso di fermo per carenza di prova della notifica degli atti presupposti, senza investire il rapporto d'imposta né annullare le cartelle di pagamento. Il giudizio odierno, invece, aveva ad oggetto l'esistenza stessa del credito tributario, dedotto anche come estinto per prescrizione, e quindi un rapporto giuridico diverso rispetto a quello definito nel precedente giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato esterno invocato non si estendesse all'impugnazione dell'avviso di intimazione, perché il precedente giudizio aveva definito solo la legittimità del preavviso di fermo per difetto di prova della notifica degli atti presupposti, senza statuire sulla sussistenza o insussistenza del credito tributario sottostante alle cartelle. I due giudizi sono stati considerati diversi per oggetto e per rapporto giuridico: il primo relativo a una misura cautelare/strumentale della riscossione, il secondo relativo all'esistenza del credito. Conseguentemente, nessuna preclusione da giudicato impediva al giudice di merito di esaminare la controversia sull'intimazione. Le spese non sono state regolate per la mancata difesa delle intimate, ed è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, in relazione al dedotto errore sull'estensione del giudicato e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento al giudicato formale/sostanziale.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."

    la Corte lo richiama per ribadire che l'omissione della notificazione di un atto presupposto rende nullo l'atto consequenziale e consente al contribuente di impugnare l'atto notificato o anche cumulativamente gli atti presupposti non notificati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito nel sistema l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno si estende solo al punto fondamentale comune ai due giudizi che abbia costituito premessa logica indispensabile della decisione precedente; non si estende automaticamente a rapporti giuridici diversi o a questioni solo indirettamente connesse.
  • L'annullamento di un atto della riscossione fondato sul difetto di prova della notifica degli atti presupposti non comporta, di per sé, l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario né l'annullamento delle cartelle presupposte.
  • Nei rapporti di riscossione tributaria occorre distinguere tra atti strumentali o consequenziali della procedura e l'esistenza sostanziale della pretesa impositiva: l'oggetto del giudicato dipende da tale distinzione.
  • L'omessa notificazione di un atto presupposto autonomamente impugnabile determina un vizio procedurale dell'atto consequenziale, ma non implica necessariamente una decisione definitiva sul merito del rapporto tributario sottostante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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