Cassazione Civile, Ordinanza n. 09855/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due dipendenti dell'INPS, inquadrati nell'area C, che avevano partecipato a una selezione per l'attribuzione di posizioni organizzative regionali. Uno dei lavoratori aveva già ottenuto, in un precedente giudizio, l'accertamento dell'illegittimità del mancato conferimento iniziale della posizione organizzativa e il risarcimento del danno per il periodo marzo-dicembre 2012; nel presente giudizio chiedeva di estendere le conseguenze risarcitorie anche al periodo successivo coperto dalle proroghe della posizione organizzativa, nonché il riconoscimento del ruolo organizzativo o, in subordine, il danno da perdita di chance. L'altro lavoratore aveva proposto analoghe domande, ma la sua posizione era stata rigettata nei gradi di merito. In cassazione, l'INPS ha impugnato la decisione di appello deducendo, da un lato, la violazione delle norme contrattuali collettive, del bando e delle circolari interne, sostenendo che il lavoratore non avesse diritto alla posizione organizzativa per il solo inquadramento e che il conferimento fosse discrezionale e fondato su punteggi attitudinali; dall'altro, ha censurato la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi in cumulo sulla somma liquidata. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale, contestando la limitazione temporale del risarcimento al solo primo periodo di proroga, nonché il rigetto del danno da perdita di chance e l'impostazione della motivazione sul punto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dell'INPS, ritenendo ormai coperto da giudicato esterno l'accertamento dell'illegittimità dell'originario mancato conferimento della posizione organizzativa e, per conseguenza, anche dell'illegittimità della prima proroga automatica. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che, per i crediti riconducibili al rapporto di lavoro pubblico, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, applicabile anche ai crediti risarcitori; pertanto ha cassato la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, ha condannato l'INPS a corrispondere sull'importo capitale già riconosciuto di euro 4.990,00 la maggior somma tra rivalutazione e interessi. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato/inammissibile nei suoi motivi, perché mirava a una rivalutazione del merito o non specificava correttamente le censure ermeneutiche. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 17 e 18 CCNL Comparto enti pubblici non economici 1998-2001
richiamati dall'INPS per sostenere che il conferimento delle posizioni organizzative è facoltativo e fondato su valutazioni attitudinali e professionali, ma la censura è stata respinta per il giudicato esterno formatosi sull'illegittimità del mancato conferimento originario
artt. 16 e 17 CCNL Comparto enti pubblici non economici 2006-2009
invocati a sostegno della discrezionalità del conferimento delle posizioni organizzative; la Corte non ha ritenuto superabile il giudicato formatosi sul punto
la sua generica invocazione, senza specifica critica alle regole ermeneutiche applicate, è insufficiente a fondare un ricorso per cassazione contro l'interpretazione del bando o degli atti negoziali
artt. 3 e 7 CCNL 2006
richiamati per interpretare la disciplina delle posizioni organizzative nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico
artt. 5 e 6 del bando di selezione del 18 gennaio 2012
la Corte ha ritenuto che l'interpretazione di tali atti fosse coperta dal giudicato esterno già formatosi sul mancato conferimento della posizione organizzativa
artt. 6 e 8 circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2001
richiamati dall'INPS a sostegno della propria tesi sulla procedura di conferimento delle posizioni organizzative
art. 4 circolare INPS n. 188 del 2001
richiamato dall'INPS in funzione interpretativa della disciplina interna delle posizioni organizzative
art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994
prevede il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici; la Corte ne estende l'applicazione anche ai crediti risarcitori connessi al rapporto di lavoro pubblico
richiamato come norma generale sui crediti di lavoro, rispetto alla quale l'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 opera come limite speciale
usato dalle parti per dedurre violazioni di legge e dei criteri di interpretazione contrattuale
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
richiamato per affermare che non è consentito in cassazione contestare il convincimento del giudice sul materiale probatorio chiedendo una nuova valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, senza incidenza sulla ratio decidendi
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su un precedente giudizio avente il medesimo fatto costitutivo preclude la riesamina dell'illegittimità del mancato conferimento originario di un incarico, anche quando nel nuovo giudizio si facciano valere effetti ulteriori su periodi successivi del medesimo rapporto di durata, purché permanga identico il fatto costitutivo e non mutino gli aspetti variabili del rapporto.
- Nel ricorso per cassazione contro l'interpretazione di un bando o di atti contrattuali/negoziali non è sufficiente richiamare in modo generico l'art. 1362 c.c.: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo l'interpretazione del giudice di merito si ponga in contrasto con essi.
- Nei rapporti di durata il giudicato opera solo per gli elementi permanenti del rapporto e per il medesimo fatto costitutivo, non per i profili variabili legati a periodi temporali diversi.
- Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto per i crediti dei dipendenti pubblici si applica anche ai crediti risarcitori che derivano dal rapporto di lavoro, quando il credito abbia natura strettamente connessa al rapporto medesimo.
- In tema di pubblico impiego, il danno da perdita di chance richiede allegazione e prova di una concreta ed effettiva possibilità perduta; non basta allegare in astratto che l'incarico avrebbe potuto produrre utilità curriculari o future possibilità di miglioramento professionale.
- In cassazione il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una rivalutazione del merito o del compendio probatorio sotto forma di censura alla sufficienza della motivazione.
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