Cassazione Civile, Ordinanza n. 17915/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Più società bancarie appartenenti allo stesso gruppo avevano presentato istanze di interpello ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973, chiedendo la disapplicazione della norma antielusiva di cui all'art. 3, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 466/1997, che limitava il beneficio fiscale della Dual Income Tax per taluni finanziamenti infragruppo. Le istanti sostenevano che i finanziamenti erogati nell'ambito della struttura federativa del gruppo non avessero prodotto un indebito incremento della base agevolata, poiché erano stati impiegati nell'ordinaria attività creditizia delle società beneficiarie e non avrebbero determinato una moltiplicazione del vantaggio fiscale. L'Amministrazione aveva negato la disapplicazione ritenendo, invece, che i finanziamenti medio-lungo termine e i successivi impieghi infragruppo avessero realizzato proprio l'effetto moltiplicativo che la norma intendeva evitare. Dopo un primo giudizio conclusosi con cassazione con rinvio, la CTR in sede di riassunzione aveva confermato la legittimità del diniego. Con i ricorsi per cassazione le banche hanno dedotto, in sostanza, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, subordinatamente, l'omesso esame di fatti decisivi, censurando la decisione della CTR per non aver spiegato il percorso logico-giuridico seguito e per aver richiamato in modo assertivo la relazione della Guardia di Finanza senza confrontarsi compiutamente con la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente: il giudice di merito si era limitato ad affermazioni assertive sulla mancata prova dell'assenza di effetti elusivi, senza esplicitare il ragionamento logico-giuridico seguito e senza rendere comprensibile la valutazione delle produzioni documentali e della relazione acquisita ex art. 7 D.Lgs. 546/1992. Conseguentemente è risultato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973
L'istanza di disapplicazione della norma antielusiva richiede una determinazione espressa dell'Amministrazione; il diniego è il presupposto necessario e imprescindibile per l'esercizio del potere di disapplicazione e può essere autonomamente impugnato.
art. 3, comma 3, lett. c), D.Lgs. 466/1997
La norma antielusiva limita il beneficio dell'aliquota agevolata DIT per i finanziamenti infragruppo che determinino un effetto moltiplicativo della base agevolata.
art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. 546/1992
Il diniego di disapplicazione della norma antielusiva è qualificato come atto di diniego di agevolazione fiscale e rientra tra gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.
È il mezzo processuale utilizzato per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio.
Consente l'acquisizione di elementi istruttori e documentali nel processo tributario; nel caso concreto è stato richiamato il suo utilizzo per l'acquisizione di una relazione della Guardia di Finanza.
Richiamato come norma processuale violata nei motivi originari, ma nel presente giudizio la censura decisiva ha riguardato la motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
La motivazione deve essere intellegibile e idonea a rendere percepibile il percorso logico della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua mancanza o mera apparenza integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un error in procedendo denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo era formulato per omesso esame di fatti decisivi, ma è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, la motivazione non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette un effettivo controllo della decisione.
- Nel processo tributario il giudice che decida sulla legittimità di un diniego di disapplicazione di norma antielusiva deve confrontarsi in modo comprensibile con le produzioni documentali della parte e spiegare perché esse non siano idonee a superare la presunzione o il sospetto di effetto elusivo.
- Il richiamo a elementi istruttori acquisiti d'ufficio o a relazioni tecniche non basta, da solo, a sorreggere la decisione se manca l'esplicitazione delle ragioni per le quali tali elementi conducono al rigetto della domanda o dell'appello.
- L'omessa o insufficiente esposizione del ragionamento decisionale integra un vizio processuale rilevante ex art. 132 c.p.c. e, nel processo tributario, ex art. 36 D.Lgs. 546/1992, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito.
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