Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ripetizione di indebito proposta da una società correntista, insieme a un altro soggetto poi non rilevante in questa fase, per ottenere la restituzione di somme asseritamente addebitate illegittimamente su più conti correnti bancari. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda in modo molto ampio, ritenendo dovute restituzioni per capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di tassi d'uso su piazza e valute e commissioni non dovute, sulla base di una consulenza tecnica contabile. In appello la banca, nel frattempo incorporata in altro istituto, aveva ottenuto una drastica riforma della decisione: la corte territoriale aveva riconosciuto solo una minima somma, rigettando il resto delle pretese della correntista, ritenendo attendibile la ricostruzione solo per un conto e non per gli altri due, per mancanza di estratti conto completi e per inattendibilità delle scritture contabili interne prodotte dalla società. La correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 83 c.p.c. per asserita invalidità della costituzione in appello della banca incorporante, sostenendo che il difensore avesse agito con procura della incorporata e non dell'incorporante; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita mancanza di specificità dell'appello della banca, che non avrebbe censurato adeguatamente il primo giudice e avrebbe contestato solo il valore probatorio delle scritture contabili; 3) violazione dell'art. 167 c.p.c. per tardività delle contestazioni della banca sulle scritture contabili e sui mastrini; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte d'appello escluso la possibilità di rideterminare il saldo dei conti anche usando la documentazione parziale disponibile e le scritture contabili, anziché limitarsi a ricalcolare; 5) violazione dell'art. 117 t.u.b. per la determinazione dei tassi applicabili in assenza di pattuizione. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando sia la modalità di acquisizione della prova documentale in primo grado sia la regolazione delle spese; la correntista ha resistito al ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto valida la procura alle liti conferita alla difesa della società incorporata anche dopo la fusione per incorporazione, poiché l'attuale art. 2504-bis c.c. comporta una vicenda evolutivo-modificativa con prosecuzione dei rapporti anche processuali in capo alla società incorporante. Quanto al secondo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevando che l'appello della banca era specifico perché contestava l'equiparazione tra estratti conto bancari e scritture contabili del cliente e chiedeva che la CTU si fondasse sui soli estratti conto completi. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, perché la banca aveva già tempestivamente contestato la ricostruzione contabile basata sui mastrini. Quanto al quarto motivo, ha affermato che l'incompletezza degli estratti conto non impedisce sempre la rideterminazione del saldo, ma solo se gli altri elementi prodotti siano idonei a fornire dati certi e completi; nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che le scritture contabili e i mastrini non fossero attendibili e non colmassero le lacune documentali, sicché il rilievo della ricorrente è stato respinto. Quanto al quinto motivo, lo ha dichiarato assorbito perché la questione sui tassi era irrilevante una volta confermato il rigetto della pretesa relativa ai conti contestati. Il ricorso incidentale della banca è stato a sua volta rigettato: il primo motivo è stato assorbito, il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la liquidazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la banca non era risultata totalmente vittoriosa. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese per metà.
Norme richiamate
La procura speciale apposta al ricorso per cassazione è valida quando, pur formulata in modo generico, è materialmente riferita all'atto cui inerisce e non contiene espressioni che la riferiscano univocamente ad altro giudizio.
La fusione per incorporazione, nel regime applicabile al caso, non determina un nuovo ente ma una prosecuzione evolutivo-modificativa dei rapporti giuridici e processuali in capo alla società incorporante; la procura originaria della società incorporata resta efficace.
L'appello è specifico se individua le rationes della decisione impugnata e contrappone argomentazioni mirate sulla diversa valenza probatoria delle fonti documentali utilizzate dal primo giudice.
La contestazione della controparte deve essere valutata alla luce degli atti processuali; la dedotta tardività non è configurabile quando la parte abbia già contestato tempestivamente il fondamento probatorio della ricostruzione avversaria.
Richiamato nel contesto della disciplina delle scritture contabili e della loro utilizzabilità probatoria nel giudizio tra correntista e banca.
Le scritture contabili possono avere efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori, ma non assumono automaticamente valore di prova legale a favore di chi le ha formate.
Richiamato tra le norme sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni/confessioni nel giudizio sulla prova dei movimenti di conto.
Gli estratti conto provenienti dalla banca sono valorizzati come confessioni stragiudiziali e quindi come prova legale contro l'istituto.
La valutazione dell'idoneità delle scritture contabili a ricostruire i movimenti bancari è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La parte che agisce per ripetizione dell'indebito deve fornire un quadro probatorio idoneo a ricostruire il rapporto, specie quando gli estratti conto siano incompleti.
La censura sulla prova richiede il confronto con la ricostruzione del giudice di merito e non può risolversi in una mera riproposizione della propria lettura dei fatti.
La doglianza sulla determinazione dei tassi è stata dichiarata assorbita, poiché il rigetto della domanda sui conti contestati rendeva irrilevante la questione.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione resta nei limiti del potere discrezionale del giudice di merito.
È possibile la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la procura speciale apposta a margine o in calce al ricorso è valida anche se formulata in termini generici, purché non emerga in modo univoco che sia riferita a un diverso giudizio.
- La fusione per incorporazione, per i rapporti soggetti all'art. 2504-bis c.c. vigente, comporta prosecuzione dei rapporti giuridici e processuali nella società incorporante, sicché la procura alle liti rilasciata dalla società incorporata continua a spiegare effetti.
- Nel giudizio di impugnazione, il requisito di specificità dell'appello è soddisfatto quando l'appellante censura in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza di primo grado e la diversa valutazione delle prove poste a base della decisione.
- La deduzione di tardività della contestazione ex art. 167 c.p.c. richiede una puntuale trascrizione e allegazione degli atti processuali rilevanti; in cassazione non basta contrapporre una propria lettura dei fatti alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito.
- Nelle azioni di ripetizione dell'indebito su conto corrente, l'incompletezza degli estratti conto non preclude di per sé la ricostruzione del saldo, ma ciò è possibile solo se altri elementi probatori forniscano dati certi e completi idonei a colmare le lacune documentali.
- Le scritture contabili del correntista non hanno valore di prova legale a suo favore e la loro idoneità a ricostruire i movimenti del conto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Se la documentazione prodotta è frammentaria e gli elementi integrativi sono ritenuti inattendibili o meramente presuntivi, la rideterminazione del saldo non può essere operata mediante criteri approssimativi.
- La liquidazione delle spese di lite è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza, restando al giudice di merito il potere discrezionale di compensazione e quantificazione.
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