Cassazione Civile, Ordinanza n. 32764/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (migrante)
La controversia
La controversia riguarda la proroga del trattenimento amministrativo disposto nei confronti di un cittadino algerino ai fini dell'esecuzione di un decreto di espulsione. Dopo un primo trattenimento convalidato e una prima proroga, il Giudice di pace di Torino ha autorizzato una seconda proroga di trenta giorni, ritenendo che la rappresentanza diplomatica algerina non avesse ancora risposto negativamente alla richiesta di identificazione, che i tempi di identificazione fossero nella norma e che il trattenuto ostacolasse l'identificazione. Con il primo ricorso per cassazione il trattenuto ha censurato la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, parr. 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che mancassero elementi concreti per ritenere probabile l'identificazione e per giustificare la necessità della proroga. Sul successivo provvedimento di terza proroga ha proposto un ulteriore ricorso, riunito al primo, con doglianze analoghe incentrate sull'assenza dei presupposti per mantenere il trattenimento.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi a proroghe successive dello stesso trattenimento e funzionalmente collegate all'esecuzione del medesimo decreto di espulsione. Ha accolto il ricorso contro la seconda proroga ritenendo che il giudice di merito non avesse verificato i presupposti richiesti dalla disciplina applicabile ratione temporis: non bastava rilevare la mancanza di una risposta negativa dell'autorità consolare o l'asserito ostacolo opposto dal trattenuto, ma occorreva accertare la sussistenza di elementi concreti che rendessero probabile l'identificazione e la ragionevole prospettiva di eseguire l'allontanamento. Poiché il termine per autorizzare la proroga era già decorso, la cassazione è stata pronunciata senza rinvio. Per effetto della caducazione del presupposto giuridico della sequenza cautelare, la Corte ha cassato senza rinvio anche il successivo provvedimento di terza proroga. Nessuna regolazione delle spese è stata effettuata, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
"elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"
La proroga del trattenimento richiede, nella disciplina applicabile, un accertamento rigoroso della presenza di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero e giustifichino la prosecuzione della misura.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
"prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza"
Il trattenimento può essere mantenuto solo se esiste una concreta e ragionevole prospettiva di eseguire l'allontanamento e di ottenere il riaccolto da parte dello Stato di origine o provenienza.
art. 15, parr. 3, 5 e 6, direttiva 2008/115/CE
La direttiva europea è richiamata come parametro della disciplina del trattenimento e delle sue proroghe, che devono essere soggette a condizioni rigorose e a controllo effettivo.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale dello straniero deve essere sorretta da una base legale rigorosa e da un controllo giurisdizionale limitato alle condizioni previste dalla legge, in ragione della riserva assoluta di legge posta a tutela della libertà personale.
La riunione di procedimenti connessi è applicabile anche in cassazione quando i ricorsi riguardano decisioni diverse legate da un rapporto di pregiudizialità.
Quando il termine per autorizzare la proroga è già decorso, la cassazione avviene senza rinvio perché manca un potere residuo del giudice di merito.
La memoria è stata depositata nel procedimento camerale di legittimità secondo il rito previsto.
d.P.R. 115/2002, artt. 82, 83 e 133
In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di soccombente amministrazione statale, la liquidazione delle spese segue le regole speciali indicate dalla disciplina del patrocinio.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero è misura eccezionale che richiede la verifica puntuale di tutti i presupposti legislativi; il giudice non può limitarsi a formule generiche o alla mera assenza di un diniego dell'autorità consolare.
- Dopo la modifica normativa del 2014, la proroga non può essere concessa solo perché persistono difficoltà di identificazione: occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione e una ragionevole prospettiva di eseguire l'allontanamento.
- Il controllo giurisdizionale sulla misura di trattenimento è vincolato dalla riserva di legge e deve accertare specificamente la congruenza dei fatti allegati con la finalità del rimpatrio.
- Se la proroga viene impugnata quando è già decorso il termine entro il quale poteva essere autorizzata, la cassazione può avvenire senza rinvio per sopravvenuta mancanza del potere del giudice di merito.
- L'illegittimità di una proroga successiva può travolgere anche le proroghe ulteriori fondate sul medesimo presupposto, quando venga meno la base giuridica della sequenza provvedimentale.
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