Cassazione Civile, Ordinanza n. 12275/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta a un istituto bancario nei confronti di una società debitrice e del fideiussore. L’opposizione al decreto è stata rigettata in primo grado e poi in appello. In cassazione il fideiussore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 58 T.U.B., sostenendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco non sarebbe sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che agisce come cessionario; secondo il ricorrente, sarebbe necessario provare in modo specifico che proprio il credito azionato rientri tra quelli ceduti. Ha quindi contestato che la controparte avesse assolto tale onere probatorio, avendo prodotto solo l’avviso di cessione senza prova dell’inclusione del credito della causa nell’operazione di trasferimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale può valere come elemento di prova idoneo, ove il compendio ceduto sia descritto in modo univoco per categorie e criteri oggettivi, consentendo di individuare senza incertezze anche il credito controverso. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva valorizzato il contenuto dell’avviso, la descrizione dei crediti in sofferenza, la presenza di criteri oggettivi e l’inclusione dei diritti accessori e delle garanzie, ritenendo così provata la legittimazione del cessionario. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disciplina della cessione in blocco di rapporti bancari prevede una forma di pubblicità sostitutiva della notifica individuale; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende opponibile la cessione ai debitori ceduti ed è utilizzabile come elemento probatorio della titolarità del credito, se il credito sia individuabile senza incertezze nell’oggetto ceduto.
La pubblicità prevista dalla disciplina speciale produce, verso i debitori ceduti, gli effetti della notifica della cessione e impedisce il pagamento liberatorio al cedente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta come violazione di legge per asserita errata applicazione dell’art. 58 T.U.B.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla valutazione di merito dell’idoneità probatoria dell’avviso è limitato alle anomalie motivazionali rilevanti nei ristretti confini del vizio motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato giudicato carente perché non riportava specificamente il contenuto degli atti e degli avvisi di pubblicazione su cui la censura si fondava.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censure non pertinenti al decisum o non specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari, la legittimazione del cessionario può essere dimostrata mediante l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché il compendio ceduto sia descritto con criteri oggettivi tali da consentire l’individuazione certa del credito controverso.
- L’onere della prova grava sul soggetto che agisce come cessionario, ma tale onere può essere assolto senza l’elencazione nominativa di ogni singolo credito quando la descrizione per categorie consenta una sicura riconducibilità del credito azionato al blocco ceduto.
- La valutazione dell’idoneità probatoria dell’avviso di cessione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure astratte o non aderenti al decisum sono inammissibili.
- La disciplina speciale dell’art. 58 T.U.B. deroga alla regola ordinaria della cessione del credito, sostituendo alla notifica individuale una forma di pubblicità avente efficacia verso i debitori ceduti.
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