Sentenza del 11/11/2016 n. 23048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita sulla base di cartelle di pagamento asseritamente non notificate. La CTR della Puglia aveva ritenuto illegittima l'ipoteca perché l'agente della riscossione aveva prodotto soltanto gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento, senza depositare anche le copie o matrici delle cartelle. Equitalia ha contestato tale decisione deducendo, da un lato, una pronuncia ultra petita e, dall'altro, la violazione delle norme sulla prova della notificazione delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, per difetto di autosufficienza, poiché Equitalia non aveva trascritto l'atto di appello necessario per verificare la dedotta violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che, in caso di notificazione diretta a mezzo posta, l'agente della riscossione non deve necessariamente produrre anche la copia della cartella: sono sufficienti l'avviso di ricevimento della raccomandata, recante il riferimento alla cartella, e l'estratto di ruolo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, che dovrà riesaminare il merito e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti. La censura relativa alla violazione di tale principio, tuttavia, deve essere adeguatamente documentata e autosufficiente nel giudizio di cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento
La Corte ha esaminato il motivo di nullità processuale, dichiarandolo inammissibile, e il motivo di violazione di legge, ritenendo fondato quest'ultimo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notificazione della cartella può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
La notificazione diretta a mezzo posta è una modalità autonoma, alternativa alla notificazione tramite ufficiale giudiziario o messo, e non richiede una separata relata di notifica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento
L'obbligo documentale è alternativo in funzione della modalità di notifica: se la notifica è eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo occorrono copia o matrice e relata; se è eseguita per posta, è sufficiente l'avviso di ricevimento, insieme all'estratto di ruolo.
Legge n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla Legge n. 146 del 1998, art. 20
A partire dal 15 maggio 1998 la notificazione degli atti può essere effettuata direttamente dagli uffici finanziari e dai concessionari a mezzo posta
La disciplina consente all'agente della riscossione di notificare direttamente le cartelle tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Quando una cartella esattoriale è notificata direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prova della notifica si fonda principalmente sull'avviso di ricevimento; non è sempre necessario depositare anche la copia integrale della cartella.
- L'avviso di ricevimento deve consentire di collegare la raccomandata alla specifica cartella, normalmente attraverso il numero o altro riferimento identificativo, e deve attestare la ricezione da parte del destinatario.
- L'estratto di ruolo può essere prodotto insieme all'avviso di ricevimento per identificare il contenuto della pretesa tributaria sottostante alla cartella.
- La necessità di produrre la relata di notifica e la copia della cartella ricorre soprattutto quando la notifica è stata eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo, non quando è stata effettuata con invio diretto postale.
- In cassazione, chi denuncia una pronuncia ultra petita o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve trascrivere o riprodurre le parti essenziali degli atti processuali che consentano alla Corte di verificare autonomamente la censura.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la validità definitiva dell'ipoteca: il giudice di rinvio dovrà ancora verificare gli ulteriori profili della controversia applicando il principio secondo cui avviso di ricevimento ed estratto di ruolo possono essere sufficienti a provare la notificazione.
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