Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9451/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) censurava il diniego del GUP alla richiesta di revoca della scelta del rito abbreviato per incompletezza del fascicolo (mancanza di documenti originali, tra cui perizie redatte dall'imputato) e deduceva che la scelta non era stata consapevole a causa dell'erronea conoscenza degli atti; (2) contestava la fondatezza della valutazione probatoria della Corte d'appello, sostenendo che la condanna si fondava essenzialmente su dichiarazioni del coimputato Abilone (anche rese prima che questi fosse a conoscenza della sua posizione di indagato) e non teneva conto del contenuto dell'interrogatorio di garanzia, che contraddiceva quelle dichiarazioni; inoltre lamentava la mancanza di correlazione tra la contestazione (consulenze/perizie non contestate formalmente) e la condanna per concorso in dichiarazione IVA fraudolenta, nonché l'assenza di prova della stabilità del vincolo associativo e della consapevolezza di partecipare a un sodalizio di almeno tre persone. Sono stati poi depositati motivi aggiunti e memorie di replica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'analogia con la disciplina civilistica e ha confermato il principio consolidato secondo cui, una volta emesso il provvedimento di ammissione al rito abbreviato, la richiesta non è più revocabile se non nei casi espressamente previsti dall'art. 441-bis c.p.p.; la richiesta di rito è irretrattabile dopo che ha prodotto i suoi effetti. Sul secondo motivo la Corte ha respinto le censure ritenendo che: le perizie indicate dal Merlo non erano l'oggetto dell'addebito ma erano strumenti funzionali al meccanismo fraudolento; la sentenza di merito ha valutato le dichiarazioni del coimputato in sinergia con ampia documentazione acquisita (documentazione della Guardia di Finanza, intercettazioni e ammissioni della segretaria) e quindi non si è favorita una prova unilaterale; le doglianze sull'elemento soggettivo e materiale del reato associativo risultano ripetitive rispetto all'appello e non superano le argomentazioni della Corte d'appello, che ha motivatamente ricostruito il contributo del Merlo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili sia perché riproducevano i vizi originari sia perché l'avv. Moriggia non risultava legittimato a proporli come difensore (era solo procuratore speciale per atti diversi e non era stata revocata la nomina dei difensori già costituiti), con violazione anche dell'art. 96 c.p.p. È stata disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che configura il reato di associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione del Merlo in ragione del contributo tecnico e organizzativo fornito all'associazione (contatti, coinvolgimento di società estere, redazione perizie e coordinamento).

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Dispositivo che punisce la dichiarazione IVA fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provato il concorso del Merlo nell'uso delle fatture cartiere per creare crediti IVA fittizi.

  • art. 441-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca del provvedimento di ammissione al rito abbreviato: la Corte ha affermato che l'ammissione al rito rende irretrattabile la richiesta salvo i casi espressamente previsti da questa norma.

  • art. 192 cod. proc. pen. (terzo comma)

    Regola la valutazione della prova nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione sinergica delle diverse fonti (documentazione acquisita, intercettazioni, dichiarazioni) come riscontro alle dichiarazioni del coimputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione; richiamata per delimitare l'ambito dei motivi ammessi.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina i motivi aggiunti in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi aggiunti inammissibili per essere ripetizione dei vizi originari e per difetto di legittimazione difensiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese di giudizio in cassazione; la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente.

  • art. 96 primo comma cod. proc. pen.

    Limite al numero dei difensori e disciplina della rappresentanza: la Corte ha ritenuto irregolare l'intervento del difensore che non risultava effettivamente conferito per il jus postulandi, rendendo inammissibili i motivi a firma di costui.

  • L. n. 479/1999

    Riforma che ha trasformato la richiesta del rito abbreviato in un diritto 'potestativo' dell'imputato; la Corte l'ha richiamata per spiegare l'irretrattabilità della richiesta una volta che il provvedimento di ammissione sia intervenuto.

Massime di principio

  • La richiesta di rito abbreviato, una volta che il giudice abbia pronunciato l'ordinanza di ammissione, è in linea di principio irrevocabile salvo le ipotesi tassative previste dall'art. 441-bis c.p.p.; quindi un'improvvisa richiesta di 'revoca' della scelta del rito raramente è consentita.
  • Strumenti tecnici o documentali (es. perizie) possono non costituire l'oggetto formale dell'addebito ma possono essere valutati come strumenti funzionali al meccanismo fraudolento e pertanto essere rilevanti ai fini della responsabilità penale.
  • Le dichiarazioni di un coimputato possono essere utilizzate se trovano riscontro in altre fonti di prova (documentazione, intercettazioni, ammissioni di terzi); la presenza di riscontri rafforza la utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni, anche se rese prima che il dichiarante fosse ufficialmente indagato.
  • Le censure in cassazione che si limitano a ripetere motivi già formulati in appello senza confrontarsi con la motivazione della corte distrettuale sono destinate a essere respinte come manifestamente infondate o reiterative.
  • La legittimazione e la forma del conferimento dell'incarico difensivo sono rilevanti per l'ammissibilità degli atti: la procura speciale non sempre autorizza il difensore a compiere tutti gli atti in cassazione; la presenza di difensori già nominati richiede revoca espressa per consentire la sostituzione.
  • Nelle contestazioni di reati associativi è necessario provare la stabilità e la consapevolezza del vincolo associativo; tuttavia prove di contributi organizzativi e professionali reiterati (contatti, ruoli tecnici, coordinamento) possono essere ritenute sufficienti a fondare la partecipazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.