Cassazione Penale, Sentenza n. 9451/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) censurava il diniego del GUP alla richiesta di revoca della scelta del rito abbreviato per incompletezza del fascicolo (mancanza di documenti originali, tra cui perizie redatte dall'imputato) e deduceva che la scelta non era stata consapevole a causa dell'erronea conoscenza degli atti; (2) contestava la fondatezza della valutazione probatoria della Corte d'appello, sostenendo che la condanna si fondava essenzialmente su dichiarazioni del coimputato Abilone (anche rese prima che questi fosse a conoscenza della sua posizione di indagato) e non teneva conto del contenuto dell'interrogatorio di garanzia, che contraddiceva quelle dichiarazioni; inoltre lamentava la mancanza di correlazione tra la contestazione (consulenze/perizie non contestate formalmente) e la condanna per concorso in dichiarazione IVA fraudolenta, nonché l'assenza di prova della stabilità del vincolo associativo e della consapevolezza di partecipare a un sodalizio di almeno tre persone. Sono stati poi depositati motivi aggiunti e memorie di replica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'analogia con la disciplina civilistica e ha confermato il principio consolidato secondo cui, una volta emesso il provvedimento di ammissione al rito abbreviato, la richiesta non è più revocabile se non nei casi espressamente previsti dall'art. 441-bis c.p.p.; la richiesta di rito è irretrattabile dopo che ha prodotto i suoi effetti. Sul secondo motivo la Corte ha respinto le censure ritenendo che: le perizie indicate dal Merlo non erano l'oggetto dell'addebito ma erano strumenti funzionali al meccanismo fraudolento; la sentenza di merito ha valutato le dichiarazioni del coimputato in sinergia con ampia documentazione acquisita (documentazione della Guardia di Finanza, intercettazioni e ammissioni della segretaria) e quindi non si è favorita una prova unilaterale; le doglianze sull'elemento soggettivo e materiale del reato associativo risultano ripetitive rispetto all'appello e non superano le argomentazioni della Corte d'appello, che ha motivatamente ricostruito il contributo del Merlo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili sia perché riproducevano i vizi originari sia perché l'avv. Moriggia non risultava legittimato a proporli come difensore (era solo procuratore speciale per atti diversi e non era stata revocata la nomina dei difensori già costituiti), con violazione anche dell'art. 96 c.p.p. È stata disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che configura il reato di associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione del Merlo in ragione del contributo tecnico e organizzativo fornito all'associazione (contatti, coinvolgimento di società estere, redazione perizie e coordinamento).
Dispositivo che punisce la dichiarazione IVA fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provato il concorso del Merlo nell'uso delle fatture cartiere per creare crediti IVA fittizi.
Disciplina la revoca del provvedimento di ammissione al rito abbreviato: la Corte ha affermato che l'ammissione al rito rende irretrattabile la richiesta salvo i casi espressamente previsti da questa norma.
art. 192 cod. proc. pen. (terzo comma)
Regola la valutazione della prova nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione sinergica delle diverse fonti (documentazione acquisita, intercettazioni, dichiarazioni) come riscontro alle dichiarazioni del coimputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione; richiamata per delimitare l'ambito dei motivi ammessi.
Disposizione che disciplina i motivi aggiunti in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi aggiunti inammissibili per essere ripetizione dei vizi originari e per difetto di legittimazione difensiva.
Norma sulle spese di giudizio in cassazione; la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente.
art. 96 primo comma cod. proc. pen.
Limite al numero dei difensori e disciplina della rappresentanza: la Corte ha ritenuto irregolare l'intervento del difensore che non risultava effettivamente conferito per il jus postulandi, rendendo inammissibili i motivi a firma di costui.
Riforma che ha trasformato la richiesta del rito abbreviato in un diritto 'potestativo' dell'imputato; la Corte l'ha richiamata per spiegare l'irretrattabilità della richiesta una volta che il provvedimento di ammissione sia intervenuto.
Massime di principio
- La richiesta di rito abbreviato, una volta che il giudice abbia pronunciato l'ordinanza di ammissione, è in linea di principio irrevocabile salvo le ipotesi tassative previste dall'art. 441-bis c.p.p.; quindi un'improvvisa richiesta di 'revoca' della scelta del rito raramente è consentita.
- Strumenti tecnici o documentali (es. perizie) possono non costituire l'oggetto formale dell'addebito ma possono essere valutati come strumenti funzionali al meccanismo fraudolento e pertanto essere rilevanti ai fini della responsabilità penale.
- Le dichiarazioni di un coimputato possono essere utilizzate se trovano riscontro in altre fonti di prova (documentazione, intercettazioni, ammissioni di terzi); la presenza di riscontri rafforza la utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni, anche se rese prima che il dichiarante fosse ufficialmente indagato.
- Le censure in cassazione che si limitano a ripetere motivi già formulati in appello senza confrontarsi con la motivazione della corte distrettuale sono destinate a essere respinte come manifestamente infondate o reiterative.
- La legittimazione e la forma del conferimento dell'incarico difensivo sono rilevanti per l'ammissibilità degli atti: la procura speciale non sempre autorizza il difensore a compiere tutti gli atti in cassazione; la presenza di difensori già nominati richiede revoca espressa per consentire la sostituzione.
- Nelle contestazioni di reati associativi è necessario provare la stabilità e la consapevolezza del vincolo associativo; tuttavia prove di contributi organizzativi e professionali reiterati (contatti, ruoli tecnici, coordinamento) possono essere ritenute sufficienti a fondare la partecipazione.
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