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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34426/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terza interessata)

La controversia

Il Tribunale di Siracusa, sezione misure di prevenzione, aveva disposto il 12 marzo 2018 la confisca, tra gli altri beni, di una polizza Posta Futura Fedeltà emessa il 20 novembre 2011, con premio unico di 50.000 euro, intestata al proposto; la confisca era stata confermata dalla Corte d’appello di Messina il 14 aprile 2021 ed era divenuta definitiva. Il proposto e una terza interessata avevano chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 159/2011, richiamando la declaratoria d’illegittimità costituzionale relativa alla categoria di pericolosità generica dell’art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo decreto e contestando la correlazione temporale tra la pericolosità, collocata dai giudici della prevenzione a partire dal 2007, e l’acquisto della polizza, risalente al 2004; il riscatto del 2011 sarebbe stato soltanto una modalità di liquidazione di un rapporto preesistente. La Corte d’appello di Messina, con decreto del 20 gennaio 2025, aveva dichiarato inammissibili le istanze. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p. e dell’art. 111, sesto comma, Cost. per omessa pronuncia sulla questione della collocazione temporale della polizza rispetto al periodo di pericolosità, sostenendo che tale questione incidesse sui presupposti della confisca e richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla correlazione temporale; 2) violazione dell’art. 28 d.lgs. 159/2011, assumendo che la revocazione fosse fondata su elementi decisivi non valutati nel procedimento precedente. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha chiarito che la revocazione prevista dall’art. 28 d.lgs. 159/2011 è funzionalmente assimilata alla revisione e consente di rimuovere una confisca definitiva solo in presenza delle ipotesi tassative previste dalla norma, sulla base di elementi intrinsecamente nuovi, non già valutati né deducibili nel procedimento concluso. La doglianza sulla correlazione temporale tra l’acquisto della polizza nel 2004 e la pericolosità accertata dal 2007 era già stata affrontata, o comunque poteva essere proposta, nel procedimento di prevenzione e non costituiva una prova nuova o altra causa di revocazione contemplata dall’art. 28. Neppure la sentenza costituzionale n. 24 del 2019 integrava, nel caso concreto, un elemento idoneo a fondare la revocazione, poiché il proposto era stato riconosciuto pericoloso anche ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 159/2011. La Corte ha escluso che la revocazione possa trasformarsi in un controllo permanente della razionalità delle decisioni irrevocabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    La chiave di lettura dell'istituto è dunque quella della «assimilazione funzionale» con la revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. e si riferisce a un provvedimento definitivo, carattere che preclude di rimettere in discussione con l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili.

    La revocazione della confisca definitiva è un rimedio straordinario assimilabile alla revisione: non consente di riproporre questioni o elementi già valutati o deducibili nel procedimento di prevenzione, ma opera nei casi tassativi previsti dalla legge e sulla base di elementi nuovi.

  • art. 630 c.p.p.

    La chiave di lettura dell'istituto è dunque quella della «assimilazione funzionale» con la revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. e si riferisce a un provvedimento definitivo, carattere che preclude di rimettere in discussione con l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili.

    La disciplina della revocazione della confisca è modellata funzionalmente sulla revisione e ne condivide la natura di rimedio straordinario contro un provvedimento definitivo, non utilizzabile per riaprire questioni già esaminate o deducibili.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011

    Diversamente, nel caso al vaglio, è stato notato nel provvedimento impugnato che alcuna incidenza nel procedimento di prevenzione, vista la doppia pericolosità riconosciuta, poteva essere attribuita all’intervento del Giudice delle leggi n. 24 del 2019, peraltro, precedente alla sentenza di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 2450 del 8/10/2021, dep. 2022) che aveva reso definitiva la confisca di prevenzione.

    Nel caso concreto la declaratoria d’illegittimità costituzionale relativa alla categoria di pericolosità di cui alla lett. a) non ha fondato la revocazione, poiché la pericolosità del proposto era stata riconosciuta anche in riferimento alla distinta categoria prevista dalla lett. b).

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011

    Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, con ragionamento esauriente e immune da violazione di legge, ha rilevato che non era stato introdotto alcun elemento di novità rispetto a quanto accertato definitivamente nel procedimento di prevenzione o che derivasse dall’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia n. 24 del 2019 del Giudice delle leggi citata. Tanto, anche in considerazione della circostanza che, nei confronti del proposto, era stata riconosciuta la pericolosità sia quanto alla lett. a), sia quanto alla categoria di cui alla lett. b) del citato art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011.

    Il mantenimento della confisca è compatibile con la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale relativa alla lett. a) quando la pericolosità sia stata riconosciuta anche in base alla categoria autonoma della lett. b), e non siano introdotti elementi nuovi idonei a escludere i presupposti della misura.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, con ragionamento esauriente e immune da violazione di legge, ha rilevato che non era stato introdotto alcun elemento di novità rispetto a quanto accertato definitivamente nel procedimento di prevenzione o che derivasse dall’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia n. 24 del 2019 del Giudice delle leggi citata.

    La Corte ha respinto la censura di omessa pronuncia ritenendo che il decreto impugnato avesse esaminato in modo esauriente i profili rilevanti per decidere sull’ammissibilità della revocazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, con ragionamento esauriente e immune da violazione di legge, ha rilevato che non era stato introdotto alcun elemento di novità rispetto a quanto accertato definitivamente nel procedimento di prevenzione o che derivasse dall’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia n. 24 del 2019 del Giudice delle leggi citata.

    La censura relativa all’obbligo di motivazione è stata disattesa perché la decisione impugnata ha esposto le ragioni per cui le questioni riproposte non integravano elementi nuovi ai fini della revocazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto, Antonino Fiasché, per il tramite del difensore e procuratore speciale Avv. A. Ganci, affidando l’impugnazione a due motivi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso ai profili necessari alla motivazione; non fonda la regola sostanziale sulla revocazione.

  • artt. 630 e seguenti c.p.p.

    Sicché l’istanza deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen. con postulazione, dunque, di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato.

    I presupposti della revocazione della confisca devono essere interpretati in coerenza con le ipotesi straordinarie di revisione: prove nuove sopravvenute, inconciliabilità di decisioni giudiziarie o decisione fondata su atti falsi o su un reato.

  • art. 28, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Gli elementi dedotti saranno diretti a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto in primo luogo la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.

    La revocazione può riguardare elementi nuovi diretti a dimostrare l’insussistenza di uno o più presupposti della confisca, tra cui la pericolosità, la disponibilità del bene, la sproporzione del valore rispetto a reddito o attività economica, oppure la provenienza lecita del bene.

  • art. 28, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Inoltre, la richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi indicati, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile (comma 3).

    La richiesta di revocazione va presentata entro sei mesi dal verificarsi di uno dei presupposti previsti; il superamento del termine è giustificabile solo dimostrando che la mancata conoscenza tempestiva dipende da causa non imputabile all’interessato.

Massime di principio

  • La revocazione della confisca di prevenzione definitiva, prevista dall’art. 28 d.lgs. 159/2011, è un rimedio straordinario funzionalmente assimilato alla revisione e può essere esperita soltanto nei casi tassativi stabiliti dalla legge.
  • Per essere dedotti in sede di revocazione, gli elementi devono essere intrinsecamente nuovi, ossia non già valutati nel procedimento concluso né in esso deducibili; la revocazione non può fungere da strumento di riesame permanente della razionalità della decisione definitiva.
  • La contestazione della correlazione temporale tra acquisizione del bene e periodo di pericolosità non fonda la revocazione quando era proponibile nel procedimento di prevenzione e non si basa su prove nuove sopravvenute, decisioni penali sopravvenute idonee a escludere i presupposti della confisca o una delle altre ipotesi tassative previste dall’art. 28.
  • La sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale relativa a una categoria di pericolosità non giustifica di per sé la revocazione della confisca se la misura definitiva risulta fondata anche su un’autonoma categoria di pericolosità non interessata dalla declaratoria.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzione
RamiMisure di prevenzione
IstitutiConfisca

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