Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna inflitta in primo e secondo grado per i reati di ricettazione di pistola ad aria compressa (provento di furto), porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di coltello a serramanico e per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Due motivi di impugnazione: 1) vizio di motivazione relativo all'errata indicazione nell'atto di primo grado dell'oggetto dell'imputazione (citazione della "pistola" anziché del "coltello"), che a detta della difesa avrebbe pregiudicato la capacità di quantificare la pena e la continuazione; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), ritenendo che sussistessero i requisiti per applicarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: l'errore materiale del primo giudice (menzione della pistola al posto del coltello) non ha viziato la motivazione di merito, dal momento che i fatti dimostrano il possesso del coltello come indicato nell'imputazione e la normativa incriminatrice è applicabile ad entrambe le armi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis non era stata dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione quando la norma era già in vigore alla data della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte afferma che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in grado di appello; non è ammissibile proporla per la prima volta in cassazione se la norma era già in vigore al momento della sentenza impugnata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce la deduzione in cassazione di questioni di diritto non sollevate nel giudizio di merito; applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo ad art. 131-bis.
Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale in materia di immigrazione contestata in primo grado; la Corte ha confermato la pronuncia di merito anche rispetto a questa fattispecie.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 (Polillo)
Precedente richiamato che stabilisce che il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio sulla particolare tenuità se la relativa esclusione non è stata specificamente richiesta dalle parti; utile a giustificare l'inammissibilità del motivo fondato su art. 131-bis.
Massime di principio
- Un errore materiale nella motivazione (es. riferimento alla "pistola" anziché al "coltello") può essere ritenuto non determinante se dai fatti e dall'imputazione emerge chiaramente l'oggetto reale e la norma incriminatrice è applicabile ad entrambi: il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa per ottenere successo.
- La richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis deve essere sollevata nel giudizio di merito (almeno in appello) e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente quando fu pronunciata la sentenza impugnata.
- Motivi generici o privi di specificità probatoria/giuridica sono dichiarati inammissibili; è necessario indicare in modo puntuale i vizi di motivazione e il nesso di causalità con l'esito del processo.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorsi infondati.
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