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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna inflitta in primo e secondo grado per i reati di ricettazione di pistola ad aria compressa (provento di furto), porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di coltello a serramanico e per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Due motivi di impugnazione: 1) vizio di motivazione relativo all'errata indicazione nell'atto di primo grado dell'oggetto dell'imputazione (citazione della "pistola" anziché del "coltello"), che a detta della difesa avrebbe pregiudicato la capacità di quantificare la pena e la continuazione; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), ritenendo che sussistessero i requisiti per applicarlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: l'errore materiale del primo giudice (menzione della pistola al posto del coltello) non ha viziato la motivazione di merito, dal momento che i fatti dimostrano il possesso del coltello come indicato nell'imputazione e la normativa incriminatrice è applicabile ad entrambe le armi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis non era stata dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione quando la norma era già in vigore alla data della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte afferma che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in grado di appello; non è ammissibile proporla per la prima volta in cassazione se la norma era già in vigore al momento della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Impedisce la deduzione in cassazione di questioni di diritto non sollevate nel giudizio di merito; applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo ad art. 131-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sostanziale in materia di immigrazione contestata in primo grado; la Corte ha confermato la pronuncia di merito anche rispetto a questa fattispecie.

  • Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 (Polillo)

    Precedente richiamato che stabilisce che il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio sulla particolare tenuità se la relativa esclusione non è stata specificamente richiesta dalle parti; utile a giustificare l'inammissibilità del motivo fondato su art. 131-bis.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella motivazione (es. riferimento alla "pistola" anziché al "coltello") può essere ritenuto non determinante se dai fatti e dall'imputazione emerge chiaramente l'oggetto reale e la norma incriminatrice è applicabile ad entrambi: il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa per ottenere successo.
  • La richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis deve essere sollevata nel giudizio di merito (almeno in appello) e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente quando fu pronunciata la sentenza impugnata.
  • Motivi generici o privi di specificità probatoria/giuridica sono dichiarati inammissibili; è necessario indicare in modo puntuale i vizi di motivazione e il nesso di causalità con l'esito del processo.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorsi infondati.

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