Cassazione Penale, Sentenza n. 23868/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato assolto dal Tribunale di Lucca dal delitto di falsità ideologica commessa da privato, perché aveva sottoscritto e consegnato ai carabinieri un'autocertificazione, resa nel contesto delle misure emergenziali Covid-19, attestando falsamente di stare lavorando per una cooperativa. Il Tribunale aveva ritenuto non punibile la condotta in quanto il DPCM che imponeva l'autocertificazione sarebbe stato illegittimo per contrasto con la Costituzione, poiché avrebbe inciso sulla libertà personale senza adeguata riserva di legge. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, sostenendo che la disciplina emergenziale era stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale e che la falsità dell'autocertificazione integrava il reato contestato; ha inoltre contestato la valutazione sulla prova, rilevando che i testi richiamati dagli operanti avrebbero potuto essere escussi ai sensi degli artt. 195 o 507 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha affermato che la giurisprudenza costituzionale aveva già escluso l'illegittimità delle misure emergenziali adottate tramite DPCM e che, secondo la propria giurisprudenza, la compilazione mendace di autocertificazione Covid integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato. Ha inoltre osservato che l'obiezione difensiva sulla mancata indicazione dei testimoni non era decisiva, perché il giudice poteva comunque disporre l'acquisizione di ulteriori prove anche d'ufficio. La sentenza assolutoria è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Lucca in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
È la fattispecie contestata; la Corte ricorda che la falsa autocertificazione resa in ambito emergenziale può integrare il delitto di falsità ideologica commessa da privato.
Richiamato dal ricorrente come base dell'autocertificazione resa dall'imputato; la falsità della dichiarazione rileva penalmente se mendace.
Richiamato dal ricorrente come disciplina delle dichiarazioni sostitutive; la Corte ne considera la rilevanza ai fini della configurabilità del falso ideologico.
Richiamato per sostenere che i soggetti indicati dagli operanti avrebbero potuto essere escussi come testimoni, ove ne ricorressero i presupposti.
La Corte ribadisce il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, anche testimoniali, a garanzia della completezza del compendio probatorio.
art. 13 Cost.
Richiamato per escludere che il divieto di transito tra Regioni riguardasse la libertà personale; la Corte lo collega alla libertà di circolazione, non alla libertà personale.
art. 16 Cost.
Richiamato per affermare che le limitazioni emergenziali incidevano sulla libertà di circolazione e potevano essere disposte per motivi di sanità e salute.
art. 76 Cost.
Nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale, la Corte evidenzia che le questioni di legittimità sollevate sui decreti emergenziali erano state dichiarate non fondate.
art. 77 Cost.
Richiamato insieme all'art. 76 Cost. nel quadro della verifica di costituzionalità dei decreti emergenziali.
art. 78 Cost.
Richiamato nella ricostruzione delle questioni costituzionali già respinte dalla Corte costituzionale.
art. 2 Cost.
Citato nella giurisprudenza costituzionale richiamata; le questioni di legittimità sulle misure emergenziali erano state ritenute non fondate.
art. 3 Cost.
Citato nella giurisprudenza costituzionale richiamata; non è stata ravvisata violazione del principio di eguaglianza.
art. 4 Cost.
Citato nella giurisprudenza costituzionale richiamata; le misure emergenziali sono state ritenute compatibili con il parametro costituzionale.
art. 32 Cost.
Citato nella giurisprudenza costituzionale richiamata; la Corte esclude il contrasto delle misure emergenziali con il diritto alla salute.
art. 36 Cost.
Citato nella giurisprudenza costituzionale richiamata per escludere l'illegittimità delle misure connesse al lavoro e alla certificazione verde.
Massime di principio
- La mendace compilazione di un'autocertificazione prevista dalla disciplina emergenziale Covid-19 integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato, poiché si tratta di una dichiarazione a rilievo amministrativo e non di un atto di autodifesa processuale.
- Le misure limitative della libertà di circolazione adottate tramite DPCM in attuazione della normativa emergenziale non sono, di per sé, incompatibili con gli artt. 13 e 16 Cost., poiché incidono sulla libertà di locomozione e trovano giustificazione in ragioni di sanità pubblica.
- In sede di legittimità, il giudice di merito non può fondare l'assoluzione sulla disapplicazione della disciplina emergenziale per un preteso contrasto costituzionale già escluso dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di cassazione.
- L'eventuale mancata indicazione formale di testi può non essere decisiva quando il giudice abbia comunque il potere di attivare i meccanismi di acquisizione probatoria previsti dagli artt. 195 e 507 c.p.p., ove pertinenti.
- Il potere officioso ex art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche con riguardo a prove testimoniali non ritualmente richieste, quando sia necessario garantire la completezza del compendio probatorio.
- rami
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