Cassazione Civile, Ordinanza n. 14532/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da alcune proprietarie, e dall’usufruttuaria del fondo, contro un soggetto che aveva occupato il terreno e vi aveva realizzato opere asseritamente abusive, con richiesta di pagamento del valore dei materiali illegittimamente estratti e asportati, demolizione delle costruzioni e risarcimento del danno. Il convenuto si difendeva sostenendo di essere possessore del terreno, ricevuto dal padre, e di averne acquistato la proprietà per usucapione; il padre intervenuto eccepiva anch’egli l’usucapione. Il Tribunale condannava il convenuto al ripristino dei luoghi e al rilascio del fondo; la Corte d’appello rigettava l’appello principale, l’incidentale e le domande di intervento. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione delle norme su competenza, onere della prova e valutazione delle prove, nonché omesso esame di interrogatorio formale e documenti, per il mancato accoglimento dell’eccezione di usucapione; 2) violazione del giudicato, contestando che una precedente sentenza avesse precluso il riesame dell’usucapione; 3) violazione dell’art. 936 c.c. per avere la Corte d’appello errato nella disciplina della decadenza semestrale relativa alla domanda di rimozione delle opere; 4) violazione delle norme processuali sulla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che il giudice avesse aderito alla CTU senza considerare altre prove. I ricorrenti incidentali, intervenuti in appello come asseriti eredi e possessori di una parte del terreno, lamentavano: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sulla rimessione al primo giudice, sostenendo che il loro intervento avrebbe imposto la rinnovazione del giudizio; 2) violazione delle norme sull’usucapione e sul possesso ultraventennale, sostenendo di avere provato il possesso utile all’acquisto per usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale e l’intero ricorso incidentale; ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, cassando sul punto la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame della questione relativa alla decadenza ex art. 936 c.c. e per le spese del giudizio tra ricorrente principale e controricorrenti. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sul difetto di prova dell’usucapione e sulla preclusione derivante da un precedente giudicato, nonché insindacabile la valutazione delle prove e della CTU. Ha inoltre escluso che l’intervento dei terzi in appello integrasse un’ipotesi di litisconsorzio necessario tale da imporre la rimessione al primo giudice, perché i terzi facevano valere un diritto autonomo e incompatibile. È stato dato atto, nei rapporti tra controricorrenti e ricorrenti incidentali, della soccombenza di questi ultimi e dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato nel motivo sul rapporto tra eccezione di usucapione e valutazione delle prove, ma non ha inciso sull’esito del ricorso principale sul punto
la parte che eccepisce o fa valere l’usucapione deve provare i fatti costitutivi del relativo acquisto
la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione
richiamato in tema di giudicato interno/esterno, con affermazione della preclusione derivante dalla precedente decisione sull’usucapione
il giudicato formatosi sulla domanda di usucapione preclude il riesame della medesima questione nel successivo giudizio
in tema di opere eseguite dal terzo sul fondo altrui, la decadenza per mancata reazione entro sei mesi deve essere eccepita e, una volta eccepita, l’onere della prova del rispetto del termine non può essere posto a carico di chi la subisce
nel regime ratione temporis applicabile era ammessa la proposizione in appello dell’eccezione relativa alla decadenza
richiamato nel motivo sulla CTU, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta contro la valutazione di merito
il terzo con diritto autonomo e incompatibile non è litisconsorte necessario pretermesso
la rimessione al primo giudice è prevista solo nelle ipotesi tassative di litisconsorzio necessario omesso
nel giudizio d’appello è ammissibile l’intervento del terzo che potrebbe proporre opposizione di terzo
richiamato per definire i terzi legittimati a intervenire in appello perché pregiudicati dalla sentenza
il possesso utile all’usucapione richiede continuità, pacificità, pubblicità e animus domini
l’usucapione richiede il possesso ultraventennale con i caratteri tipici previsti dalla norma
il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento nei limiti di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali
Massime di principio
- L’eccezione di usucapione non sottrae la parte dall’onere di provare i fatti costitutivi del possesso utile all’acquisto del diritto: continuità, pacificità, pubblicità e animus domini per il tempo richiesto.
- Il giudicato formatosi su una domanda di accertamento della proprietà per usucapione preclude il riesame della medesima questione anche quando, in un diverso processo, la stessa venga prospettata come eccezione.
- In materia di opere eseguite dal terzo sul fondo altrui, una volta eccepita la decadenza dell’avente diritto, non può essere automaticamente posto a carico di chi la eccepisce l’onere di provare il mancato decorso del termine, dovendo essere correttamente distribuito l’onere della prova del rispetto del termine decadenziale.
- La valutazione delle risultanze istruttorie, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio, appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- Il terzo che intervenga in appello facendo valere un diritto autonomo e incompatibile con quello delle parti originarie non è litisconsorte necessario pretermesso; pertanto non ricorre, per ciò solo, la rimessione della causa al primo giudice.
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