Cassazione Penale, Ordinanza n. 28724/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato, per effetto della mancata riforma, la condanna dell'imputato alla pena di sei mesi di arresto per i reati ambientali contestati. Ha inoltre disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato alla pena di sei mesi di arresto, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la responsabilità per reati in materia di gestione illecita di rifiuti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione fattuale e probatoria operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e privo di specifiche censure su eventuali travisamenti; ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo analitico e congruo sull'accertamento della raccolta e del trasporto di rifiuti e della realizzazione di una discarica abusiva, valorizzando le dichiarazioni testimoniali e i riscontri della polizia giudiziaria. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché diretto contro una valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, sorretta da motivazione non illogica e non manifestamente infondata, fondata sulla pluralità dei conferimenti abusivi e sulla negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della condanna per attività illecita di gestione di rifiuti, in particolare raccolta/trasporto e realizzazione di discarica abusiva.
Riferita implicitamente nel passaggio sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, confermato perché sorretto da motivazione congrua e non illogica.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con rilievo della colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione analitica, congrua e immune da travisamenti specificamente dedotti.
- Il vizio di violazione di legge o di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione se il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza indicare specifici errori di diritto o travisamenti delle emergenze processuali.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi in modo non illogico valorizzando elementi quali la gravità della condotta, la pluralità delle violazioni e i precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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