Cassazione Penale, Ordinanza n. 28671/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la condanna già pronunciata per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi attinenti al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La Corte rileva tuttavia che le censure si limitavano, da un lato, a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto; inoltre, i motivi risultavano generici e non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il ricorso non incide sulla qualificazione giuridica del fatto ma è dichiarato inammissibile per genericità e merito delle censure.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato indirettamente dal motivo relativo all'aumento di pena a titolo di continuazione; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere dedotte in cassazione censure che, sotto la veste del vizio di responsabilità o di valutazione della prova, mirino soltanto a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti.
- La mera genericità del motivo, quando non si misuri con le rationes decidendi della sentenza impugnata, integra causa di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, comprese quelle sull'aumento per continuazione, devono essere specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata, altrimenti sono inammissibili.
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