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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28647/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

In un procedimento nato da opposizione a decreto penale, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., un direttore responsabile di quotidiano imputato per omesso controllo su un articolo ritenuto diffamatorio in danno di un privato. Il Tribunale aveva però accertato il fatto e la responsabilità, e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, aveva anche pronunciato condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, con provvisionale di euro 12.000, oltre spese. L'imputato aveva proposto inizialmente appello, deducendo: insussistenza della propria responsabilità perché l'erroneo accostamento tra immagine e generalità della persona offesa sarebbe dipeso da errore altrui; travisamento della prova e insussistenza dell'offensività; difetto di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla concreta conoscibilità della situazione che avrebbe imposto il controllo editoriale; vizi delle statuizioni civili e sproporzione della provvisionale rispetto al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Nel giudizio di legittimità aveva poi insistito sulla violazione degli artt. 47 e 48 c.p. e, in subordine, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, c.p.p., se interpretato come preclusivo dell'appello. La questione centrale decisa dalle Sezioni Unite era se la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., relativa a reato punito con pena alternativa e contenente condanna civile, fosse appellabile dall'imputato oppure solo ricorribile per cassazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno escluso che la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., resa per un reato punito con pena alternativa e contenente statuizioni civili, sia appellabile dall'imputato. Hanno affermato che tale pronuncia conserva natura di sentenza di proscioglimento agli effetti penali e rimane soggetta al divieto di appello previsto dall'art. 593, comma 3, c.p.p.; di conseguenza, il mezzo corretto è il ricorso per cassazione. Tuttavia, hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non consente l'appello dell'imputato contro tale sentenza quando essa lo condanni anche alle restituzioni o al risarcimento del danno. Il giudizio è stato quindi sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    configura una causa di non punibilità che, agli effetti penali, dà luogo a una sentenza di proscioglimento; l'accertamento della particolare tenuità non trasforma la pronuncia in condanna

  • art. 595 c.p.

    richiamato come reato base della contestazione diffamatoria

  • art. 57 c.p.

    richiamato quale norma sulla responsabilità del direttore responsabile per omesso controllo

  • art. 596-bis c.p.

    richiamato nella contestazione del reato di diffamazione

  • art. 538 c.p.p.

    come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, consente al giudice, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, di decidere sulla domanda civile di restituzioni e risarcimento

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato ma ritenuto non centrale nel caso, perché le censure dell'imputato investivano anche la declaratoria ex art. 131-bis c.p.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    richiamato nel quadro sistematico delle impugnazioni, ma non decisivo nel caso

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    prevede l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; la Corte lo interpreta come ostativo all'appello dell'imputato anche se la sentenza contiene statuizioni civili

  • art. 574 c.p.p.

    impone che l'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili segua il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza

  • art. 576 c.p.p.

    attribuisce alla parte civile, come regola generale, l'appello contro le sentenze di proscioglimento ai soli effetti civili

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    base della rimessione alle Sezioni Unite per il contrasto interpretativo

  • art. 568, comma 1, c.p.p.

    richiamato a sostegno del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione

  • art. 651-bis c.p.p.

    attribuisce alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto effetti di giudicato sugli elementi del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell'imputato

  • art. 47 c.p.

    richiamato dalla difesa nei motivi nuovi per l'errore determinato dall'altrui inganno

  • art. 48 c.p.

    richiamato dalla difesa nei motivi nuovi per sostenere che l'errore fosse dovuto ad altrui inganno

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    consente la sospensione del giudizio e la rimessione della questione alla Corte costituzionale

  • art. 3 Cost.

    parametro evocato per la disparità di trattamento tra imputato e parte civile

  • art. 24 Cost.

    parametro evocato per la lesione del diritto di difesa dell'imputato

  • art. 111 Cost.

    parametro evocato per il principio di parità delle parti e il giusto processo

  • art. 117 Cost.

    evocato in relazione all'art. 6 CEDU

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale sulla parità delle armi nel processo equo

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto conserva, agli effetti penali, natura di sentenza di proscioglimento anche quando il giudice pronunci contestualmente sulle domande civili.
  • Per i reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, l'art. 593, comma 3, c.p.p. preclude all'imputato l'appello contro le sentenze di proscioglimento, senza che la presenza di statuizioni civili alteri tale qualificazione processuale.
  • La circostanza che la pronuncia ex art. 131-bis c.p. produca effetti di giudicato ex art. 651-bis c.p.p., sia iscritta nel casellario e possa fondare statuizioni risarcitorie non ne muta la natura di proscioglimento agli effetti penali.
  • L'impugnazione dell'imputato per i capi civili segue il mezzo previsto per i capi penali; se la sentenza è inappellabile per il capo penale, l'imputato resta limitato al ricorso per cassazione anche per contestare le statuizioni civili dipendenti.
  • La parte civile, per le domande risarcitorie, conserva una regola generale di appello ex art. 576 c.p.p.; da ciò può derivare un'asimmetria impugnatoria con l'imputato, che però non può essere colmata dall'interprete oltre il dato testuale.
  • L'interpretazione costituzionalmente orientata non può introdurre una nuova ipotesi di appellabilità non prevista in modo univoco dal testo dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; un simile risultato richiede un intervento del legislatore o della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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