Cassazione Penale, Ordinanza n. 28674/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non introducevano reali questioni di legittimità, ma riproponevano censure già valutate e miravano a una rivisitazione del merito; per tale ragione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi investivano: il giudizio di responsabilità; la valutazione delle prove; la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; la configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 c.p.; la ritenuta recidiva; il bilanciamento tra circostanze; il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero in gran parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, comunque, dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, le doglianze risultavano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Costituisce il titolo del reato per il quale è intervenuta la condanna in appello, cioè evasione.
È invocato come causa di giustificazione/scriminante, ma la Corte non ne approfondisce il merito poiché le relative censure sono dichiarate inammissibili.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Le doglianze sulla responsabilità, sugli elementi costitutivi del reato, sulle scriminanti, sulla recidiva, sul bilanciamento delle circostanze e sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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