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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28664/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel contesto di un incidente di esecuzione relativo alla confisca disposta in relazione a un reato tributario, il giudice dell'esecuzione aveva ordinato la confisca dell'intero compendio aziendale di una società agricola, una confisca subordinata per equivalente nei confronti di altra società e, in ulteriore subordine, sui beni nella disponibilità di alcuni condannati, disponendo altresì la restituzione di parte dei beni sequestrati. Il pubblico ministero ricorreva deducendo violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre una perizia sul valore attuale delle quote societarie, perché il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 sarebbe coinciso con il 100% delle quote della società e non con i beni immobili; inoltre contestava la mancata distinzione tra confisca diretta e per equivalente, la necessità di procedere alla vendita del compendio e l'erronea ripartizione del profitto tra i concorrenti, ritenendo applicabile il principio solidaristico. Il condannato ricorrente deduceva, con cinque motivi, contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione di legge quanto al momento di valutazione dei beni confiscabili, erronea interpretazione del giudicato e della solidarietà passiva nel concorso di persone, nonché l'indebita esclusione di uno dei condannati dall'applicazione della confisca per equivalente, con conseguente aggravio patrimoniale per gli altri.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito le censure, ma ha qualificato entrambi gli atti come opposizioni all'esecuzione, rilevando che contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca è esperibile solo l'opposizione e non il ricorso per cassazione. In applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per la prosecuzione del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    richiamato come base del profitto illecito oggetto di ablazione patrimoniale nel caso concreto.

  • art. 665, comma 5, c.p.p.

    invocato dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di perizia sul valore dei beni oggetto di confisca.

  • art. 205 c.p.

    citato nel ricorso come norma ritenuta rilevante per gli effetti della confisca e dell'esecuzione.

  • art. 236 c.p.

    citato nel ricorso insieme ad altre disposizioni sulla disciplina esecutiva della confisca.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    richiamato nel ricorso a sostegno delle doglianze sull'accertamento e sulla statuizione di merito.

  • art. 323, comma 3, c.p.p.

    richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina esecutiva e ai sequestri già eseguiti.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    citato dal ricorrente in tema di confisca nei reati tributari.

  • art. 658 c.p.p.

    richiamato per sostenere che alla vendita o distruzione delle cose confiscate provveda la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca.

  • art. 679 c.p.p.

    citato nel ricorso in tema di esecuzione della confisca e dei poteri del giudice dell'esecuzione.

  • art. 86-bis disp. att. c.p.p.

    richiamato per la disciplina della vendita o distruzione dei beni confiscati.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per le memorie depositate dai difensori nel giudizio di cassazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    applicato per riqualificare il ricorso come opposizione all'esecuzione in base al principio di conservazione degli atti.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato quale base procedurale dell'opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca.

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato per individuare il rito dell'opposizione all'esecuzione e la trasmissione degli atti al giudice competente.

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è proponibile ricorso per cassazione come mezzo ordinario, ma deve essere proposta opposizione all'esecuzione; un eventuale ricorso va riqualificato in tal senso.
  • La riqualificazione dell'impugnazione deve avvenire in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, con trasmissione degli atti al giudice competente senza definizione nel merito delle doglianze.
  • Quando l'impugnazione è proposta contro un provvedimento esecutivo in materia di confisca e risulta impropriamente incardinata in cassazione, la Corte non entra nel merito delle questioni su valore dei beni, riparto del profitto o modalità di apprensione, ma si limita a individuare il corretto rimedio processuale.
  • Nel giudizio di esecuzione la corretta forma dell'impugnazione prevale sull'etichetta formale data dalla parte, purché dal contenuto dell'atto emerga chiaramente la volontà di contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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