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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28672/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 334 c.p. Deduceva censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sull'entità della pena inflitta. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, inclusa quella di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in sede di legittimità; dalla sintesi emerge soltanto che il ricorrente era stato condannato per tale delitto, senza ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove o una differente ricostruzione dei fatti, poiché tali profili appartengono al giudizio di merito.
  • La doglianza è generica quando non individua specificamente le criticità della motivazione della sentenza impugnata e non si misura con le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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