Cassazione Penale, Ordinanza n. 28673/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata per il delitto di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. Ha contestato: il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la congruità della pena inflitta. La Corte ha rilevato che le doglianze erano in parte meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e volte a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio; in parte erano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; quanto alla particolare tenuità del fatto, la questione era preclusa perché non dedotta in appello.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come titolo del reato per cui vi era stata condanna in appello, cioè evasione.
art. 54 c.p.
Richiamato dal ricorrente quale scriminante dello stato di necessità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito per le ragioni esposte.
art. 131-bis c.p.
Richiamato implicitamente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza preclusa perché non dedotta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici precedenti e che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze generiche, assertive o non correlate alle rationes decidendi sono inammissibili.
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta in appello, trattandosi di censura preclusa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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