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Sentenza

Sentenza n. 2553/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura - U.T.G. di Milano in data 19/06/2025 e comunicato in pari data. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\2\2026 : del provvedimento Prot. Uscita N.-OMISSIS- del 04/12/2025, notificato a mezzo PEC alla scrivente in pari data, con cui la Prefettura di Milano, a seguito di riesame, ha confermato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;

Giustizia amministrativa202502545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, con rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione; successivo provvedimento di riesame confermativo della revoca e del rigetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 19 giugno 2025, con cui era stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e respinta l'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo, secondo quanto emerge dalla decisione, che la mancata tempestiva stipulazione del contratto di soggiorno fosse imputabile al ritardo dell'amministrazione nella convocazione delle parti. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di riesame del 4 dicembre 2025, che aveva confermato la revoca e il rigetto, contestando inoltre il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione e la violazione delle garanzie partecipative. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la cessazione dell'attività del datore di lavoro potesse giustificare il rilascio del permesso e che il procedimento non fosse stato adeguatamente partecipato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato sostituito da quello adottato in sede di riesame e impugnato con motivi aggiunti; l'eventuale annullamento dell'atto originario non avrebbe quindi prodotto un'utilità, essendo la posizione ormai disciplinata dal nuovo provvedimento. Ha respinto i motivi aggiunti. Quanto alla mancata tempestiva stipulazione del contratto di soggiorno, il Collegio ha ritenuto irrilevante il tempo intercorso tra l'ingresso in Italia e la convocazione amministrativa, poiché il contratto poteva essere stipulato, ai sensi dell'art. 42, comma 8, d.l. n. 73/2022, anche subito dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione; non risultava però che le parti avessero esercitato tale facoltà. Il lavoratore e il datore erano dunque in condizione di sottoscrivere il contratto sin dall'ingresso in Italia, avvenuto l'8 agosto 2023, sicché il ritardo dell'amministrazione non incideva sulla mancata stipulazione. Il diniego del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto legittimo perché tale permesso presuppone l'effettiva instaurazione e successiva cessazione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro. Nel caso concreto nessun rapporto era stato instaurato; inoltre, la cessazione dell'attività del datore, avvenuta il 5 marzo 2024, costituiva una scelta imprenditoriale e non una causa di forza maggiore. È stata esclusa anche la violazione delle garanzie partecipative, sia perché il riesame costituiva esecuzione dell'ordine del Tribunale noto al ricorrente, sia perché l'interessato aveva avuto modo di formulare ampie difese e non erano emersi elementi idonei a modificare l'esito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 8, d.l. n. 73/2022

    Il contratto di soggiorno può essere stipulato anche subito dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione delle parti da parte dell'amministrazione.

  • art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro, successivamente interrotto per una causa non imputabile al lavoratore.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaustivamente trattate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta sostituzione del provvedimento impugnato con un nuovo atto adottato in sede di riesame determina l'improcedibilità del ricorso originario per carenza di interesse, quando l'eventuale annullamento dell'atto sostituito non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente e il nuovo atto sia stato autonomamente impugnato.
  • La mancata tempestiva convocazione delle parti per la stipulazione del contratto di soggiorno non giustifica, di per sé, la mancata sottoscrizione né impedisce la revoca del nulla osta, quando la legge consente alle parti di stipulare il contratto anche subito dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione amministrativa, ma esse non si siano avvalse di tale facoltà.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione per una causa non imputabile al lavoratore; la mancata stipulazione del contratto e la conseguente mancata instaurazione del rapporto non integrano tale presupposto.
  • La cessazione dell'attività del datore di lavoro, riconducibile a una scelta imprenditoriale e successiva all'ingresso del lavoratore, non costituisce di per sé una causa di forza maggiore idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Non sussiste violazione delle garanzie partecipative quando il riesame amministrativo costituisce esecuzione di un ordine giurisdizionale conosciuto dall'interessato e il privato ha avuto, nel corso del procedimento, un'ampia possibilità di esporre le proprie difese, senza prospettare elementi idonei a incidere sul contenuto finale dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoria

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