Cassazione Penale, Ordinanza n. 09561/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il trattamento illecito di rifiuti, limitatamente alla sua posizione, in relazione ad attività di smaltimento e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in circa 3 metri cubi di mobilia e suppellettili provenienti dallo sgombero di un appartamento. Con un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che non fosse stata adeguatamente valutata la gravità del fatto e il grado di colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte non consentito in sede di legittimità e in parte manifestamente infondato, poiché generico e privo di specifici riferimenti in diritto e in fatto; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva escluso l'art. 131-bis valorizzando la struttura organizzata dell'attività illecita, incompatibile con l'occasionalità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e, per la parte relativa alla motivazione, non scrutinabili nei termini prospettati. Ha altresì confermato l'assetto decisionale di merito nella parte in cui aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando la non occasionalità dell'organizzazione di trattamento illecito dei rifiuti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice posta a base della conferma della responsabilità per attività di smaltimento e trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclusa in ragione della non occasionalità e della struttura organizzata dell'attività illecita
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
richiamata per la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini delle conseguenze economiche
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito priva di specifici agganci a violazioni di legge o a vizi realmente desumibili dalla motivazione impugnata.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il fatto si inserisce in un'attività illecita non occasionale, connotata da un'organizzazione idonea a escludere la particolare tenuità complessiva della condotta.
- Quando la decisione di merito motiva in modo non illogico sull'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p., la doglianza che si limiti a contestare la mancata considerazione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza è manifestamente infondata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09523/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09524/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09525/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09526/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09528/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09529/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →