Cassazione Civile, Ordinanza n. 17573/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello, lamentando l'eccessiva durata di un giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR Piemonte dal 2012 al 2018, nel quale avevano chiesto un'indennità compensativa per lavoro straordinario. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo operante l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, perché una norma di interpretazione autentica intervenuta nel 2013 aveva chiarito l'infondatezza della pretesa di merito; secondo la Corte territoriale, ciò rendeva i ricorrenti consapevoli del proprio torto prima che il processo superasse la durata ragionevole. Con l'unico motivo di ricorso in Cassazione, i ricorrenti denunciavano la violazione della disciplina sull'equa riparazione e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello avesse indebitamente qualificato come temeraria o in mala fede la loro condotta senza una verifica concreta, e che la consapevolezza dell'infondatezza della domanda fosse sorta solo dopo la decisione della Corte costituzionale che aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità sulla norma interpretativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di equa riparazione, il diritto all'indennizzo è escluso non solo quando la lite sia originariamente temeraria o abusiva, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa sopravvenga prima del superamento del termine di ragionevole durata, ad esempio per effetto di un intervento legislativo o di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Nel caso concreto, la norma di interpretazione autentica del 2013 aveva già reso evidente l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, e la successiva questione di costituzionalità non spostava in avanti il momento della consapevolezza né rendeva irragionevole il periodo di processo intermedio, perché la pendenza della questione davanti alla Corte costituzionale conservava l'unica chance favorevole residua. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
"consapevolezza sopravvenuta del proprio torto"; esclusione dell'equa riparazione in caso di lite temeraria o consapevolmente infondata
la disposizione opera anche quando la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa sopravvenga nel corso del giudizio, purché prima che la durata del processo diventi irragionevole; non è necessario che vi sia una qualificazione espressa di temerarietà, essendo sufficiente la consapevolezza non altrimenti qualificata dell'infondatezza
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione
art. 1, comma 476, L. n. 147/2013
norma di interpretazione autentica che ha chiarito il significato delle disposizioni retributive richiamate, incidendo sulla consapevolezza della parte circa l'infondatezza della propria pretesa
artt. 10, terzo comma, D.P.R. n. 170/2011 e 11, ottavo comma, D.P.R. n. 163/2002
interpretati nel senso che il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione come lavoro straordinario, salvo le ore eccedenti l'ordinario turno giornaliero
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
richiamato quale termine standard di durata ragionevole oltre il quale può maturare l'irragionevolezza del processo
art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001
disciplina la sospensione del processo, ma il periodo in questione è stato ritenuto non riconducibile a tale sospensione
base per la formulazione del principio di diritto nel provvedimento di legittimità
D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
ha introdotto il comma 2-quinquies dell'art. 2 L. n. 89/2001
D.Lgs. n. 208/2015
ha sostituito il testo del comma 2-quinquies dell'art. 2 L. n. 89/2001
Corte cost. n. 132/2016
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla norma di interpretazione autentica, ma ciò non posticipa il momento di consapevolezza dell'infondatezza della pretesa
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, il diritto all'indennizzo può essere escluso quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con consapevolezza originaria o sopravvenuta dell'infondatezza della propria pretesa, purché tale consapevolezza si collochi prima del superamento della durata ragionevole del processo.
- La sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica che chiarisca in senso sfavorevole la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto può far venir meno l'incertezza soggettiva necessaria a fondare il diritto all'equa riparazione.
- La successiva proposizione o pendenza di una questione di legittimità costituzionale non differisce, di per sé, il momento in cui la parte ha acquisito consapevolezza dell'infondatezza della domanda, né rende automaticamente irragionevole il periodo di processo svolto in attesa della decisione costituzionale.
- Il tratto temporale in cui il processo resta pendente su una questione costituzionale sollevata in altro giudizio può non essere computato come durata irragionevole, perché preserva l'unica chance di accoglimento ancora residua per la parte interessata.
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