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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34663/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale. Un ex dipendente chiedeva l’ammissione di alcune voci retributive e di fine rapporto; il tribunale gli riconosceva l’"indennità estero", la "trasferta estero" e il compenso per "straordinario a forfait", ritenendo la prima e la seconda utili anche ai fini del TFR e qualificando il forfait come superminimo spettante anche durante il congedo parentale. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 72, comma 3, del CCNL industria edile, sostenendo che l’indennità estero non dovesse essere inclusa nella base di calcolo del TFR; 2) violazione dell’art. 2099 c.c., dell’art. 47 del CCNL industria edile e dell’art. 1 R.D.L. n. 692/1923, contestando il riconoscimento del credito per straordinario forfettizzato e la sua qualificazione come superminimo, deducendo inoltre che il lavoratore, in quanto quadro, non fosse soggetto a orario e che comunque i pagamenti non fossero stati continuativi in misura rilevante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base all’art. 2120 c.c., la retribuzione utile al TFR comprende tutte le somme corrisposte non occasionalmente e non a titolo di rimborso spese, salvo espressa esclusione della contrattazione collettiva; nel caso concreto il CCNL richiamato non escludeva espressamente l’indennità estero e il tribunale aveva accertato continuità, periodicità e obbligatorietà dell’erogazione, oltre al suo carattere retributivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto del tribunale, sorretto da motivazione adeguata: il compenso forfettario era stato corrisposto per circa due anni, senza verifica delle ore effettive di straordinario né correlazione con la prestazione resa, sicché poteva essere qualificato come superminimo e doveva essere corrisposto anche durante il congedo parentale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è invocato come parametro per denunciare violazioni di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 2120 c.c.

    ai fini del TFR la retribuzione annua comprende, salvo diversa previsione collettiva, tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una voce richiede una previsione espressa e la prova della sua operatività da parte di chi la invoca.

  • art. 72, comma 3, CCNL Industria edile

    la clausola richiamata non escludeva espressamente l’indennità estero dal calcolo del TFR, sicché la voce è stata ritenuta computabile.

  • art. 2099 c.c.

    norma richiamata nel secondo motivo per contestare la natura retributiva del forfait; la Corte non ne ha fatto applicazione innovativa, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura di merito.

  • art. 47 CCNL Industria edile

    norma richiamata dalla ricorrente per escludere il diritto al compenso forfettario; la Corte non l’ha ritenuta decisiva ai fini della cassazione.

  • art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923

    norma richiamata per sostenere che il quadro non fosse soggetto a limiti di orario; la Corte ha ritenuto non decisivo tale rilievo rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal tribunale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è la norma del procedimento camerale in Cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per escludere la censurabilità in cassazione della motivazione di merito, ritenuta esente dai vizi denunciabili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge n. 297/1982

    richiamata nel testo del CCNL come base del trattamento di fine rapporto.

  • D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini del TFR, salvo diversa ed espressa previsione della contrattazione collettiva, concorrono alla base di computo tutte le somme corrisposte in modo non occasionale e non aventi natura di rimborso spese.
  • L’esclusione di una voce retributiva dal calcolo del TFR non si presume: occorre una previsione collettiva chiara e specifica che ne neghi l’inclusione, oltre alla dimostrazione della sua operatività nel caso concreto.
  • La qualificazione di un emolumento come superminimo può derivare dalla sua erogazione continua, automatica e non correlata a prestazioni straordinarie effettive; una volta accertato in fatto tale carattere, la relativa censura tende a investire un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito, quando la decisione sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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