Cassazione Civile, Ordinanza n. 26562/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di leasing: la società utilizzatrice, insieme ai garanti personali, ha chiesto la risoluzione dei contratti per inadempimento della concedente/utilizzatrice avversa? No, per inadempimento della società utilizzatrice, con applicazione dei criteri di riequilibrio dei rapporti reciproci previsti dall'art. 1526 c.c. e con esclusione della clausola n. 21 delle condizioni generali. La concedente si è difesa chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento dell'utilizzatrice e la condanna al pagamento dei canoni insoluti e degli interessi. Il Tribunale ha dichiarato estinti per compensazione i reciproci crediti, riconoscendo un credito della concedente per equo compenso e risarcimento danni e un credito dell'utilizzatrice per restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto all'equo compenso. La Corte d'appello ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato d'ufficio una penale contrattuale non espressamente richiesta dalla concedente; 2) violazione degli artt. 1382 e 1526 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova del danno e per indebita attribuzione di utilità cumulative alla concedente; 3) omesso esame del fatto del rilascio anticipato dell'immobile e erronea valutazione della congruità della penale; 4) ulteriore violazione degli artt. 1382, 1384 e 1526 c.c. per eccessività della penale e mancato abbattimento del valore locativo del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo e il terzo inammissibili, e il quarto in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la domanda di risarcimento del danno era stata effettivamente proposta e che la clausola penale era comunque entrata nel thema decidendum; gli ulteriori motivi miravano invece a un riesame del fatto e della prova, non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva già rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione perché la domanda di risarcimento del danno proposta dalla concedente comprendeva la questione della clausola penale e, comunque, la stessa era stata già evocata dagli appellanti; ha poi dichiarato inammissibili le doglianze che sollecitavano una nuova valutazione dei fatti, della prova e della quantificazione economica del danno/penale.
Norme richiamate
il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo se attribuisce un bene diverso da quello domandato o decide su questioni estranee al thema decidendum; non vi è ultrapetizione quando la questione è comunque compresa, anche implicitamente, nella domanda proposta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la censura per nullità della sentenza è scrutinabile solo nei limiti del vizio processuale dedotto, non per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o del contenuto degli atti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione di merito di circostanze fattuali o della misura del danno/penale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo realmente trascurato, non per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione complessiva del fatto.
la clausola penale può entrare nella valutazione della pretesa risarcitoria se la questione è compresa nel thema decidendum; la sua quantificazione non è riesaminabile in cassazione se sorretta da motivazione di fatto non apparente.
la riduzione della penale per eccessività dipende da un accertamento di merito sulla congruità dell'importo rispetto al caso concreto.
nel leasing traslativo risolto per inadempimento il concedente non può conseguire un indebito cumulo di utilità; la norma resta il parametro di riequilibrio dei rapporti, ma la sua applicazione nel caso concreto è oggetto di valutazione di merito.
la deduzione di carenza di prova del danno non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.
il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice qualifichi la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e affronti questioni che siano comprese, anche implicitamente o per necessaria connessione, nel petitum e nella causa petendi dedotti dalle parti.
- Nel ricorso per cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, delle prove o della congruità economica di penali e danni.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento, il riequilibrio tra le prestazioni deve evitare che il concedente ottenga un indebito cumulo di vantaggi, ma la concreta determinazione dell'equo compenso, del danno e dell'eventuale penale è affidata al giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica.
- La contestazione della prova del danno o della misura della penale è inammissibile in cassazione quando si risolva in una diversa lettura del materiale istruttorio già vagliato dal giudice di merito.
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