Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti del ricorrente per detenzione di materiale esplodente (bombole di GPL) e per illecita detenzione di rifiuti (gasolio agricolo e per navi) in cisterne dell'area della società. Il ricorrente denuncia: 1) mancava il fumus dei reati contestati e in particolare le bombole di gas non sarebbero rifiuti; 2) aveva informato i Vigili del fuoco della detenzione del materiale esplodente al momento della richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione antincendio (CPI) precedentemente revocato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che sussista il fumus per il reato ambientale (art. 256 d.lgs. 152/2006) sulla base della revoca, datata 30/09/2018, dell'autorizzazione all'esercizio del deposito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle accertate condizioni di conservazione (due cisterne corrose e mancato rispetto delle prescrizioni antincendio), valutando il materiale come rifiuto speciale accumulato incontrollatamente per almeno tre anni. Ha altresì ritenuto integrato il fumus per il reato di cui all'art. 679 cod. pen., poiché la comunicazione della detenzione del materiale esplodente è avvenuta solo dopo tre anni e il reato è a consumazione istantanea, perfezionatosi al momento della revoca delle autorizzazioni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il reato di detenzione di materiale esplodente è considerato a consumazione istantanea; la notificazione tardiva della detenzione non esclude che il reato si sia già perfezionato al momento della revoca delle autorizzazioni.
art. 256, comma 1 e comma 2, d.lgs. n.152/2006
La revoca delle autorizzazioni e le condizioni di conservazione (cisterne corrose, mancato rispetto delle misure di sicurezza) consentono di ritenere il materiale combustibile come rifiuto speciale accumulato in modo incontrollato, configurando il fumus del reato ambientale.
Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente, applicato nel caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella presentazione del ricorso, ma ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa.
Massime di principio
- La revoca di autorizzazioni amministrative che riguarda sicurezza e antincendio, unita ad accertamenti che mostrano condizioni di detenzione pericolose (es. cisterne corrose), può trasformare materiali precedentemente autorizzati in rifiuti speciali agli effetti penali.
- Per reati a consumazione istantanea (es. detenzione di materiale esplodente ai sensi dell'art. 679 c.p.) la responsabilità penale può perfezionarsi al momento dell'evento (es. revoca delle autorizzazioni); comunicazioni successive non cancellano il fumus e non escludono l'integrazione del reato.
- Il fumus per misure cautelari come il sequestro preventivo può essere fondato su atti amministrativi di revoca, rapporti degli organi di controllo (Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco) e constatazioni tecniche sulle condizioni di conservazione del materiale.
- Chi contesta la qualifica di rifiuto deve dimostrare documentalmente e tecnicamente la conformità alle prescrizioni, la presenza di autorizzazioni vigenti e le misure di sicurezza effettive e continuative; mere affermazioni contrarie, senza prova, difficilmente bastano.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può esser condannato alle spese e, in base alla valutazione di buona o cattiva fede, anche al versamento alla Cassa delle Ammende.
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