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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20989/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Autostrade, costituitasi parte civile, ha impugnato con riferimento agli effetti civili la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riformando la condanna del Tribunale di Benevento, aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato ascritto a Iannella per difetto di querela. La Corte di appello aveva ritenuto invalida la querela perché, pur essendo stata allegata una procura speciale rilasciata dal Responsabile dell'ufficio legale, mancava la documentazione (ad es. lo statuto) che attestasse i poteri di rappresentanza di quel responsabile. Autostrade ha contestato la decisione sostenendo che la procura speciale era valida ai sensi dell'art.122 c.p.p. e che, fino a prova contraria, la dichiarazione sulla qualità del conferente deve ritenersi veritiera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello (ex art. 622 c.p.p.). La Corte ha affermato che la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela senza aver valutato correttamente i principi sulla formalità della querela e senza acquisire, in caso di dubbio, la documentazione necessaria (es. lo statuto). È stato ribadito che la dichiarazione della fonte dei poteri prevista dall'art. 337, comma 3, c.p.p. si presume veritiera fino a prova contraria e che l'onere probatorio circa la mancanza dei poteri grava su chi la contesta. La Cassazione ha rimesso anche la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità al giudice a cui è rinviato il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Regola la procura speciale: la querela può essere proposta tramite procuratore speciale; la procura deve essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata e indicare l'oggetto. Nel caso concreto la procura era conforme ai presupposti e quindi legittimava la presentazione della querela.

  • art. 337, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza nella querela; la Corte ha precisato che la legge esige l'indicazione ma non la prova immediata della veridicità della dichiarazione, la quale si presume fino a prova contraria.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui era imputato Iannella nella riqualificazione operata in appello; contestazione oggetto del procedimento penale di fondo.

  • art. 641 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della riqualificazione iniziale dei fatti; la Corte ha considerato la qualificazione del fatto nel giudizio di primo grado e in appello.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza in caso di rinvio: la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi di questa disposizione.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Riferimento al regime del giudicato penale e alle limitazioni della formula di proscioglimento; la Corte ha chiarito che tali limitazioni non escludono l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per ottenere accertamenti utili ai fini civili.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Ribadito il diritto generale di impugnazione della parte civile nel processo penale e l'interesse ad ottenere accertamenti utili per l'azione civile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in termini di tutela dell'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia (interesse della parte civile a non vedere pregiudicata l'azione risarcitoria per vizi formali non definitivamente accertati).

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamati in relazione al fatto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto nelle modalità previste da tali disposizioni emergenziali relative alle modalità di trattazione dei ricorsi.

Massime di principio

  • La parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento che dichiari l'improcedibilità per difetto di querela quando, per es., nel primo grado è stato già accertato il fatto o quando l'impugnazione può preservare l'utilità probatoria rilevante per l'azione civile.
  • Quando la querela è presentata da procuratore speciale, la dichiarazione sulla qualità e sui poteri del conferente si presume veritiera; chi contesta l'esistenza dei poteri deve fornire la prova contraria.
  • La Corte d'appello non può dichiarare la non procedibilità per difetto di querela senza aver valutato i principi di formalità della querela e, se permangono dubbi seri, senza acquisire la documentazione necessaria (es. statuto) per verificare la legittimazione di chi ha conferito la procura.
  • In presenza di vizi relativi alla querela che incidono sugli effetti civili, la Cassazione può annullare limitatamente a quegli effetti e rinviare la valutazione al giudice civile competente per decidere sulle conseguenze risarcitorie.
  • Per le società e le persone giuridiche, se la procura speciale è apparentemente regolare, è prudente allegare lo statuto o altra documentazione che renda chiari i poteri degli organi deleganti, specie quando è verosimile che la controparte possa contestarli.

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